Cassazione Civile, Ordinanza n. 12816/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
Una società agente aveva convenuto la società preponente chiedendo il pagamento di provvigioni: da un lato il 5% su una somma di euro 993.141,00 percepita dalla preponente in base a una transazione conclusa con il cliente procurato dall’agente; dall’altro la provvigione ridotta sulla parte non eseguita di alcuni contratti di fornitura di durata pluriennale, ritenendo che la transazione tra preponente e cliente equivalga a un accordo per non dare ulteriore esecuzione ai contratti. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la corte d’appello, accogliendo l’appello principale della preponente, aveva rigettato la pretesa dell’agente anche sul punto della provvigione ridotta. In cassazione l’agente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per asserita non contestazione del diritto alla provvigione sul primo importo; 2) violazione dell’art. 1748 c.c. per mancato riconoscimento della provvigione sul ricavato della transazione, sostenendo che si trattasse di esecuzione, anche parziale, degli affari procurati; 3) violazione dell’art. 1748, comma 5, c.c. per il diniego della provvigione ridotta sulla parte non eseguita, poiché la transazione avrebbe comportato la risoluzione consensuale e la cessazione dell’ulteriore esecuzione dei contratti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sulla non contestazione e corretta l’esclusione della provvigione sul primo importo, perché la somma riconosciuta alla preponente in transazione non risultava corrispettivo di affari conclusi ma importo versato a saldo e stralcio in un diverso regolamento transattivo; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l’art. 1748, comma 5, c.c. si applica anche quando preponente e cliente, tramite transazione, si accordino per non dare ulteriore esecuzione ai contratti che avrebbero generato la provvigione. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riconoscere la provvigione ridotta secondo i criteri di legge e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione opera sui fatti e non sull’esistenza del diritto; non può essere invocato per ottenere automaticamente il riconoscimento della pretesa provvigionale in assenza di specifica contestazione della relativa qualificazione giuridica.
La contestazione in comparsa di risposta è rilevante ai fini della prova dei fatti allegati, ma non si estende a profili di pura qualificazione giuridica.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura di omesso esame è stata ritenuta non configurabile perché la corte d’appello aveva esaminato la transazione e il suo contenuto.
La provvigione spetta solo per affari conclusi durante la vigenza del contratto; non basta che il preponente abbia ottenuto un’utilità economica da una transazione, se manca la conclusione dell’affare.
La conclusione dell’affare è presupposto necessario del diritto alla provvigione.
La provvigione può maturare anche in caso di esecuzione non piena, ma sempre in presenza di un affare concluso.
Se il preponente e il cliente si accordano per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto, l’agente ha diritto alla provvigione per la parte non eseguita; la norma si applica anche alla transazione che comporti la cessazione dell’ulteriore esecuzione di contratti a esecuzione periodica.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i fatti allegati e provati, non l’accertamento o la qualificazione del diritto azionato; perciò non può fondare, da solo, il riconoscimento di una provvigione.
- Nel contratto di agenzia il diritto alla provvigione presuppone la conclusione dell’affare; l’eventuale utilità economica conseguita dal preponente per effetto di una transazione non è sufficiente, se non si dimostra che essa remuneri un affare concluso dall’agente.
- L’esecuzione parziale o non ortodossa dell’affare può giustificare una provvigione solo quando l’affare sia stato comunque concluso; in mancanza della conclusione, la sola utilità ottenuta dal preponente non è decisiva.
- L’art. 1748, comma 5, c.c. tutela l’agente quando preponente e cliente si accordano per non dare ulteriore esecuzione, in tutto o in parte, a contratti che avrebbero generato provvigioni: ciò vale anche se l’accordo assume la forma della transazione e anche se questa sia qualificabile o meno come novativa.
- Ai fini dell’art. 1748, comma 5, c.c. non rileva il nomen iuris dell’accordo né la sua struttura negoziale, ma il suo effetto sostanziale di impedire, in tutto o in parte, l’esecuzione del contratto che costituiva la fonte della provvigione.
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