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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12816/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

Una società agente aveva convenuto la società preponente chiedendo il pagamento di provvigioni: da un lato il 5% su una somma di euro 993.141,00 percepita dalla preponente in base a una transazione conclusa con il cliente procurato dall’agente; dall’altro la provvigione ridotta sulla parte non eseguita di alcuni contratti di fornitura di durata pluriennale, ritenendo che la transazione tra preponente e cliente equivalga a un accordo per non dare ulteriore esecuzione ai contratti. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la corte d’appello, accogliendo l’appello principale della preponente, aveva rigettato la pretesa dell’agente anche sul punto della provvigione ridotta. In cassazione l’agente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per asserita non contestazione del diritto alla provvigione sul primo importo; 2) violazione dell’art. 1748 c.c. per mancato riconoscimento della provvigione sul ricavato della transazione, sostenendo che si trattasse di esecuzione, anche parziale, degli affari procurati; 3) violazione dell’art. 1748, comma 5, c.c. per il diniego della provvigione ridotta sulla parte non eseguita, poiché la transazione avrebbe comportato la risoluzione consensuale e la cessazione dell’ulteriore esecuzione dei contratti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sulla non contestazione e corretta l’esclusione della provvigione sul primo importo, perché la somma riconosciuta alla preponente in transazione non risultava corrispettivo di affari conclusi ma importo versato a saldo e stralcio in un diverso regolamento transattivo; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l’art. 1748, comma 5, c.c. si applica anche quando preponente e cliente, tramite transazione, si accordino per non dare ulteriore esecuzione ai contratti che avrebbero generato la provvigione. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riconoscere la provvigione ridotta secondo i criteri di legge e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sui fatti e non sull’esistenza del diritto; non può essere invocato per ottenere automaticamente il riconoscimento della pretesa provvigionale in assenza di specifica contestazione della relativa qualificazione giuridica.

  • art. 167 c.p.c.

    La contestazione in comparsa di risposta è rilevante ai fini della prova dei fatti allegati, ma non si estende a profili di pura qualificazione giuridica.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata ritenuta non configurabile perché la corte d’appello aveva esaminato la transazione e il suo contenuto.

  • art. 1748 c.c.

    La provvigione spetta solo per affari conclusi durante la vigenza del contratto; non basta che il preponente abbia ottenuto un’utilità economica da una transazione, se manca la conclusione dell’affare.

  • art. 1748, comma 1, c.c.

    La conclusione dell’affare è presupposto necessario del diritto alla provvigione.

  • art. 1748, comma 4, c.c.

    La provvigione può maturare anche in caso di esecuzione non piena, ma sempre in presenza di un affare concluso.

  • art. 1748, comma 5, c.c.

    Se il preponente e il cliente si accordano per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto, l’agente ha diritto alla provvigione per la parte non eseguita; la norma si applica anche alla transazione che comporti la cessazione dell’ulteriore esecuzione di contratti a esecuzione periodica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i fatti allegati e provati, non l’accertamento o la qualificazione del diritto azionato; perciò non può fondare, da solo, il riconoscimento di una provvigione.
  • Nel contratto di agenzia il diritto alla provvigione presuppone la conclusione dell’affare; l’eventuale utilità economica conseguita dal preponente per effetto di una transazione non è sufficiente, se non si dimostra che essa remuneri un affare concluso dall’agente.
  • L’esecuzione parziale o non ortodossa dell’affare può giustificare una provvigione solo quando l’affare sia stato comunque concluso; in mancanza della conclusione, la sola utilità ottenuta dal preponente non è decisiva.
  • L’art. 1748, comma 5, c.c. tutela l’agente quando preponente e cliente si accordano per non dare ulteriore esecuzione, in tutto o in parte, a contratti che avrebbero generato provvigioni: ciò vale anche se l’accordo assume la forma della transazione e anche se questa sia qualificabile o meno come novativa.
  • Ai fini dell’art. 1748, comma 5, c.c. non rileva il nomen iuris dell’accordo né la sua struttura negoziale, ma il suo effetto sostanziale di impedire, in tutto o in parte, l’esecuzione del contratto che costituiva la fonte della provvigione.

Come è indicizzato

MaterieAgenzia
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

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