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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9392/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura la sentenza d'appello su due profili: 1) inosservanza/erronea applicazione della legge (art. 111 comma 4 Cost. e art. 606 cod. proc. pen.) per aver ritenuto utilizzabile la relazione tecnica dei R.I.S., considerata parte integrante della documentazione fotografica; 2) mancata o contraddittoria motivazione in ordine alla declarata recidiva, dato il notevole arco temporale dall'ultimo precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'acquisizione e utilizzabilità della relazione dei R.I.S. come parte della documentazione fotografica, non opponendosi la difesa in udienza; inoltre la condanna si fonda principalmente sul riconoscimento operato dal carabiniere Puddu. Sul secondo motivo ha confermato la sussistenza della recidiva, valutata dal giudice di merito applicando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e considerando i numerosi precedenti specifici dell'imputato sino al 2014. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (lett. b e lett. e) e qui ritenuti infondati perché riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito

  • art. 111 comma 4 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla corretta applicazione della legge penale e all'ammissione delle prove; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione, essendo la relazione dei R.I.S. acquisita senza opposizione

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la valutazione della recidiva e per la ponderazione della precedente condanna rispetto al reato attuale; la Corte ha confermato l'uso concreto di tali criteri nella valutazione della persistente inclinazione al delitto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; applicato per condannare il ricorrente a euro 3.000,00

Massime di principio

  • Una relazione tecnica può essere considerata parte integrante della documentazione probatoria se è stata formalmente acquisita in dibattimento e la difesa non si è opposta: in tali casi la sua utilizzazione è lecita e non configura di per sé violazione di legge.
  • La sentenza di merito può fondare la condanna anche prevalentemente sul riconoscimento diretto di testimoni o forze dell'ordine, pur avendo utilizzato rapporti tecnici solo come supporto documentale.
  • La recidiva può essere riconosciuta anche se è intercorso un notevole arco temporale dall'ultimo precedente, quando il giudice applica i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e ritiene che le pregresse condotte indichino una perdurante inclinazione criminale rilevante per il fatto oggetto di giudizio.
  • I motivi di cassazione meramente riproduttivi di censure già esaminate dal giudice di merito sono frequentemente ritenuti inammissibili per manifesta infondatezza; le conseguenze includono condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.

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