Cassazione Penale, Ordinanza n. 38623/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito per minaccia e minaccia aggravata in continuazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile, ritenendo la sua memoria priva di uno specifico contributo alla decisione.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale a tre mesi di reclusione per i delitti di minaccia e minaccia aggravata, unificati sotto il vincolo della continuazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale per il reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione di attendibilità della persona offesa e l'insufficienza degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando una motivazione non adeguata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non si confrontava in modo completo con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e tendeva a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da ragioni congrue, tra cui la gravità e sproporzione della condotta rispetto a liti condominiali, l'assenza di resipiscenza e riparazione e l'esito negativo della messa alla prova per inadempienze dell'imputato.
Norme richiamate
La censura riguardava la sussistenza della responsabilità per minaccia aggravata; la Corte non entra nel merito del fatto perché rileva l'aspecificità del motivo e la correttezza della motivazione sulla attendibilità della persona offesa e sul contesto minaccioso.
Il ricorso deve rispettare l'attuale onere di specificità e correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo che sviluppi un approccio critico autonomo senza confrontarsi con le rationes decidendi è inammissibile.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e può essere escluso con motivazione congrua basata su ragioni preponderanti, senza necessità di uno specifico apprezzamento per ciascun fattore invocato dall'imputato.
Richiamato solo implicitamente nel riferimento ai limiti del ricorso e alla sindacabilità delle doglianze in cassazione; non costituisce il nucleo decisorio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non si correlino alle specifiche ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o contestare la maggiore o minore persuasività delle prove, salvo il vizio di motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria su punti decisivi.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e dei riscontri probatori appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua e fondata su elementi negativi significativi, quali la gravità della condotta, l'assenza di resipiscenza o la mancata riparazione del danno.
- L'esito negativo di una misura premiale o processuale, quando dipenda da inadempienze dell'imputato, può essere valorizzato come indice ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
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