Cassazione Penale, Ordinanza n. 12591/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello che, secondo quanto riportato nell'ordinanza, aveva escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione rileva che i motivi dedotti sono sostanzialmente rivalutativi del merito e si limitano a contestare la valutazione compiuta dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato in modo congruo l'emersione, accanto a un piccolo involucro di droga, di un panetto di cocaina, del relativo peso e della possibilità di ricavarne più dosi confezionabili. Non emergono, nel testo, ulteriori specifiche censure articolate dal ricorrente.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo che esso miri a una non consentita rilettura del merito della decisione di appello. Richiama inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e osserva che non vi sono elementi per escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; di conseguenza condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è esclusa quando la valutazione complessiva dei fatti, valorizzando quantità, peso della sostanza e plurime dosi confezionabili, non consente di ritenere il fatto di minima offensività.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale presidio del principio per cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede la verifica della non colpevolezza della parte nella causazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si risolva in una mera rivalutazione del merito, quando la decisione impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- In materia di stupefacenti, l'esclusione della lieve entità può essere sorretta da un apprezzamento complessivo di elementi quali quantità, peso della sostanza e predisposizione di più dosi ricavabili, senza che sia necessario valorizzare isolatamente ogni singolo dato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito quando la valutazione sulla gravità o meno del fatto è stata effettuata dal giudice di appello con motivazione coerente e congrua.
Come è indicizzato
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