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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37015/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pezzolla impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per tentato furto aggravato dall'esposizione delle cose a pubblica fede; sostiene che l'aggravante non sussista perché la guardia giurata che lo bloccò faceva parte della vigilanza del centro commerciale (e non era "estranea" al negozio), e deduce dunque l'improcedibilità del reato per mancanza della querela obbligatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto irrilevante la questione sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p., perché la querela necessaria è stata regolarmente presentata l'8/11/2016 dal delegato della società Pittarosso s.p.a. presso la stazione dei carabinieri di Rende. Perciò non sussiste difetto di procedibilità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (comma primo, n. 7)

    La norma disciplina una circostanza aggravante (esposizione delle cose sottratte a pubblica fede). La Corte ha esaminato la rilevanza dell'aggravante ma l'ha ritenuta indifferente ai fini della procedibilità, avendo comunque rilevato la presenza della querela.

  • art. 50 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente per presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a violazioni dell'art. 50 c.p.p. e ha confermato l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Verificare sempre se la querela è stata effettivamente presentata: la presenza di una querela valida annulla le conseguenze della eventuale mancanza di un'aggravante che renderebbe altrimenti procedibile il reato solo a querela.
  • La contestazione sulla qualità soggettiva di chi ha bloccato il reo (es. guardia giurata del centro commerciale) incide sulla valutazione degli elementi dell'aggravante, ma non pregiudica la procedibilità se il danneggiato o un suo delegato ha già sporto querela.
  • Quando si invoca l'improcedibilità per mancanza di un elemento aggravante, occorre dimostrare non solo l'assenza dell'aggravante, ma anche l'assenza della querela; in mancanza di quest'ultima prova la doglianza è destinata a fallire.
  • Il rilievo del giudice sulla "manifesta infondatezza" indica che, in sede di ricorso per cassazione, vizi di merito relativi alla valutazione dei fatti sono difficili da rimettere in discussione se gli atti mostrano la regolarità della procedura (es. querela presentata da delegato).
  • In caso di comportamenti di vigilanza comuni al centro commerciale, per sostenere che il vigilante non fosse "estraneo" al singolo esercizio è necessaria una prova specifica dell'effettiva dipendenza o rapporto diretto con il negozio; l'esistenza di una querela da parte del titolare/delegato rimane determinante ai fini della procedibilità.

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