Cassazione Civile, Ordinanza n. 26483/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Un ente pubblico committente aveva affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese un appalto per la costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica; a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'ente aveva escusso la garanzia a prima richiesta rilasciata dalla compagnia assicuratrice e, non avendo ottenuto pagamento spontaneo, aveva ottenuto decreto ingiuntivo. L'opposizione della compagnia era stata respinta in primo grado, sul rilievo della natura autonoma della garanzia. Era stata poi rigettata anche la domanda di rivalsa/azione di regresso verso una delle imprese dell'ATI e verso due garanti coobbligati, mentre la Corte d'appello aveva escluso la nullità della garanzia, ma aveva ritenuto nulla l'appendice di polizza relativa ai coobbligati per mancata indicazione del massimale, applicando l'art. 1938 c.c. La società assicuratrice ricorrente ha censurato: 1) la violazione del contraddittorio e delle norme processuali, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio la nullità senza rimettere sul punto la questione alle parti; 2) la falsa applicazione degli artt. 1346, 1938 e 1950 c.c., sostenendo che le obbligazioni garantite non erano future ma già esistenti o comunque condizionali, sicché non era necessaria l'indicazione del massimale. I garanti e la società correlati hanno proposto ricorso incidentale, deducendo la nullità della coobbligazione di garanzia per difetto di massimale e per asserita incompatibilità con la disciplina dell'ATI verticale, oltre a ulteriori questioni assorbite.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto accolto e rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per il regolamento delle spese e per il riesame coerente con il principio per cui l'art. 1938 c.c. impone l'indicazione del massimale solo per le obbligazioni future, non per quelle condizionali o collegate a un'obbligazione già esistente e poi inadempiuta. Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché, pur ammissibile come tardivo in quanto condizionato, chiedeva una rivalutazione di merito dell'interpretazione contrattuale e non si confrontava adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La statuizione di responsabilità processuale aggravata era stata revocata in appello per esclusione della pretestuosità delle difese della compagnia.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio per sostenere la necessità di sottoporre alle parti la questione di nullità rilevata d'ufficio.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio e sul divieto di pronuncia ultra/extra petita.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio per sostenere la preclusione processuale della questione sollevata in appello.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio per sostenere l'inammissibilità della questione nuova in appello.
art. 3 Cost.
Richiamato nel motivo processuale unitamente alle altre norme costituzionali, senza autonoma elaborazione decisoria.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo processuale quale parametro del contraddittorio e del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo processuale quale parametro del giusto processo e del contraddittorio.
Richiamato nel motivo principale per sostenere la determinabilità dell'oggetto della garanzia anche senza massimale espresso.
La Corte afferma che l'indicazione dell'importo massimo garantito è richiesta solo per le obbligazioni future; non è necessaria per le obbligazioni condizionali o per quelle conseguenti all'inadempimento di un'obbligazione già esistente al momento della stipula.
Richiamato nel motivo principale in relazione alla rivalsa/regresso del garante, ma senza una specifica decisione di merito sulla norma.
art. 108 d.P.R. n. 54 del 1999
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la disciplina dell'ATI verticale e la ripartizione delle responsabilità.
L. n. 109 del 1994
Richiamata nel ricorso incidentale insieme alla disciplina degli appalti pubblici e delle ATI verticali.
art. 37 d.lgs. n. 163 del 2006
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della tesi sulla struttura e sui limiti di responsabilità dell'ATI verticale.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di interpretazione del contratto e dell'appendice di polizza.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di interpretazione del contratto e dell'appendice di polizza.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di interpretazione e vincolatività del contratto rispetto alle obbligazioni assunte.
Massime di principio
- L'art. 1938 c.c. impone l'indicazione dell'importo massimo garantito soltanto quando la garanzia abbia ad oggetto obbligazioni future; se la garanzia riguarda obbligazioni condizionali o obbligazioni già esistenti al momento della stipula, ma destinate a operare solo in caso di inadempimento, il massimale non è requisito di validità.
- Nel contratto autonomo di garanzia, la qualificazione dell'obbligazione come futura o condizionale dipende dalla relazione con l'obbligazione principale: la garanzia dell'adempimento conseguente al futuro inadempimento di un rapporto già sorto non integra una garanzia per obbligazioni future.
- In sede di legittimità non è consentito censurare l'interpretazione di una clausola contrattuale limitandosi a contrapporre la propria lettura a quella accolta dal giudice di merito, se quest'ultima è una delle interpretazioni plausibili.
- La questione di nullità sollevata in appello ed esaminata dal giudice di secondo grado non viola il contraddittorio per il solo fatto che il giudice ne evidenzi la rilevabilità officiosa; ciò che rileva è che la questione sia stata già introdotta nel thema decidendum dalle parti.
- I motivi di ricorso per cassazione non possono investire questioni rimaste assorbite nella decisione impugnata, salvo che siano state effettivamente decise o divengano logicamente necessarie alla statuizione.
- rami sono correttamente: ["Contratti", "Obbligazioni", "Processo civile"]
- materie sono correttamente: ["Fideiussione", "Inadempimento", "Impugnazioni"]
- sottomaterie sono correttamente: []
- istituti_giuridici sono correttamente: ["Nullità", "Onere della prova"]
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