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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 370/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/12/2021 con cui la Corte d'appello di Milano, accogliendo una richiesta ex art. 671 c.p.p., aveva unificato i reati valutati in tre sentenze e determinato il trattamento sanzionatorio complessivo in anni quattro e mesi due di reclusione. Il ricorrente censura il vizio di motivazione nella determinazione della pena complessiva, sostenendo che il giudice dell'esecuzione abbia determinato la pena per i reati senza adeguata motivazione e senza applicare i criteri indicati dalla Sez. U. n. 47127/24.06.2021 (Pizzone), che impongono la determinazione e la motivazione distinta degli aumenti per ciascun reato satellite al fine di garantire proporzione e impedire un surrettizio cumulo materiale delle pene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha fornito una motivazione reale e spiegata (si è limitato a richiamare il "quadro in cui sono maturati", espressione ritenuta priva di capacità esplicativa). La Suprema Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, invitando il giudice dell'esecuzione a procedere a nuova determinazione delle porzioni di pena dei reati satellite applicando il principio richiamato dalla Sez. U. (calcolo distinto e motivato degli aumenti, proporzione tra le pene e rispetto dei limiti di cui all'art. 81 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Base procedurale per la richiesta in materia di esecuzione: la disposizione è richiamata come fondamento procedurale dell'istanza che ha portato all'unificazione e alla determinazione della pena, oggetto dell'impugnazione.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone), Rv. 282269

    «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene»

    Principio vincolante sulla determinazione della pena nel reato continuato: obbligo di calcolo e motivazione distinta per ogni aumento relativo ai reati satellite, con una motivazione commisurata all'entità dell'aumento per garantire proporzionalità e impedire cumulo surrettizio.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come limite alla possibilità di aumentare la pena: la valutazione delle singole porzioni di pena e dei relativi aumenti deve rispettare i limiti di proporzione stabiliti dall'art. 81 c.p., evitando forme di cumulo materiale non consentite.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione alla indicazione di rinvio "in diversa composizione": la Corte sottolinea che, in caso di annullamento parziale con rinvio, il nuovo giudizio deve svolgersi in diversa composizione per rispettare i principi richiamati nella giurisprudenza costituzionale.

Massime di principio

  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave e la pena base, poi calcolare e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite; la motivazione deve essere proporzionata all'entità di ciascun aumento.
  • Espressioni generiche o riferimenti vaghi (es. "quadro in cui sono maturati") non sono sufficienti: la determinazione delle porzioni di pena richiede motivazione concreta e verificabile.
  • Occorre sempre verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.: la motivazione deve mostrare che non si è determinato un cumulo materiale delle pene e che sussiste proporzione tra le pene applicate.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette una motivazione adeguata sulla determinazione della pena complessiva, la Cassazione può annullare l'atto limitatamente a quella determinazione e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
  • In sede di rinvio per nuovo giudizio, può essere disposta diversa composizione del collegio, in applicazione della giurisprudenza costituzionale, al fine di garantire corretto esame e imparzialità.
  • Difensori e ricorrenti possono valorizzare la giurisprudenza di legittimità (come la Sez. U. Pizzone) per impugnare determinazioni sanzionatorie carenti di motivazione e ottenere il riesame delle porzioni di pena.

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