Cassazione Civile, Ordinanza n. 12672/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2006 e da atti di contestazione sanzioni per il 2005 e il 2006, con cui l'Ufficio contestava alla società operazioni soggettivamente inesistenti per il 2005 e per il 2006, nonché anche operazioni oggettivamente inesistenti per il 2006, con conseguente recupero a tassazione dei costi ritenuti indeducibili. In primo grado la CTP accoglieva integralmente i ricorsi della contribuente, ma in appello la CTR riformava la decisione accogliendo il gravame dell'Ufficio. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per avere la CTR dichiarato inammissibile la sua costituzione in giudizio in appello, nonostante la tardività della costituzione comporti solo decadenze di specifiche facoltà processuali e non l'inammissibilità; con il secondo lamentava violazione dell'onere della prova, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa valutazione del materiale documentale prodotto, assumendo che il giudice di appello non avesse esaminato compiutamente le proprie difese e prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, il termine per la costituzione della parte resistente/appellata è ordinatorio e la sua tardiva costituzione non comporta inammissibilità, ma soltanto la decadenza dalle facoltà processuali precluse; resta comunque salvo il diritto di difesa, ivi compresa la possibilità di contestare i fatti e produrre documenti nei limiti previsti dal d.lgs. n. 546/1992. Poiché la CTR aveva erroneamente escluso o comunque non considerato le controdeduzioni della società, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in combinato con il principio del contraddittorio, ma la decisione si concentra sulla disciplina processuale tributaria e sulla tutela del diritto di difesa della parte appellata
art. 24 Cost.
utilizzato per affermare che l'inammissibilità della costituzione tardiva dell'appellato sarebbe incompatibile con il diritto fondamentale di difesa
richiamato nel secondo motivo come parametro sull'onere della prova, ma il motivo è stato assorbito
richiamato nel secondo motivo per lamentare omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato assorbito
termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo
il termine per la costituzione della parte resistente è considerato ordinatorio; la sua violazione non comporta inammissibilità, ma solo decadenza da facoltà processuali precluse
consente alla parte resistente tardivamente costituita di negare i fatti costitutivi della pretesa e contestare le norme invocate, nei limiti delle preclusioni maturate
restano applicabili i termini decadenziali per documenti, memorie e repliche; la tardiva costituzione non elide tali preclusioni
disciplina la costituzione in appello mediante controdeduzioni da parte diversa dall'appellante, rinviando alle modalità e ai termini dell'art. 23
in appello permane la facoltà di produrre documenti, nei limiti consentiti dalla disciplina tributaria processuale
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione tardiva della parte appellata/resistente non è sanzionata con l'inammissibilità, poiché il termine per costituirsi ha natura ordinatoria e la disciplina non prevede una specifica causa di nullità o improcedibilità.
- La tardiva costituzione determina soltanto la decadenza dalle facoltà processuali che siano già precluse per effetto del decorso dei termini, ma non elimina il diritto della parte a difendersi contestando i fatti costitutivi della pretesa e l'applicabilità delle norme invocate.
- Anche in appello tributario, il giudice deve esaminare le controdeduzioni e la documentazione della parte appellata, nei limiti delle preclusioni previste dal d.lgs. n. 546/1992; l'omesso esame di tali difese integra errore di diritto.
- La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa impedisce di trasformare la tardiva costituzione dell'appellato in una preclusione assoluta alla partecipazione al giudizio, salvo le specifiche decadenze previste dalla legge.
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