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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12672/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2006 e da atti di contestazione sanzioni per il 2005 e il 2006, con cui l'Ufficio contestava alla società operazioni soggettivamente inesistenti per il 2005 e per il 2006, nonché anche operazioni oggettivamente inesistenti per il 2006, con conseguente recupero a tassazione dei costi ritenuti indeducibili. In primo grado la CTP accoglieva integralmente i ricorsi della contribuente, ma in appello la CTR riformava la decisione accogliendo il gravame dell'Ufficio. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per avere la CTR dichiarato inammissibile la sua costituzione in giudizio in appello, nonostante la tardività della costituzione comporti solo decadenze di specifiche facoltà processuali e non l'inammissibilità; con il secondo lamentava violazione dell'onere della prova, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa valutazione del materiale documentale prodotto, assumendo che il giudice di appello non avesse esaminato compiutamente le proprie difese e prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, il termine per la costituzione della parte resistente/appellata è ordinatorio e la sua tardiva costituzione non comporta inammissibilità, ma soltanto la decadenza dalle facoltà processuali precluse; resta comunque salvo il diritto di difesa, ivi compresa la possibilità di contestare i fatti e produrre documenti nei limiti previsti dal d.lgs. n. 546/1992. Poiché la CTR aveva erroneamente escluso o comunque non considerato le controdeduzioni della società, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in combinato con il principio del contraddittorio, ma la decisione si concentra sulla disciplina processuale tributaria e sulla tutela del diritto di difesa della parte appellata

  • art. 24 Cost.

    utilizzato per affermare che l'inammissibilità della costituzione tardiva dell'appellato sarebbe incompatibile con il diritto fondamentale di difesa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come parametro sull'onere della prova, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per lamentare omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato assorbito

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 23

    termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo

    il termine per la costituzione della parte resistente è considerato ordinatorio; la sua violazione non comporta inammissibilità, ma solo decadenza da facoltà processuali precluse

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 24

    consente alla parte resistente tardivamente costituita di negare i fatti costitutivi della pretesa e contestare le norme invocate, nei limiti delle preclusioni maturate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 32

    restano applicabili i termini decadenziali per documenti, memorie e repliche; la tardiva costituzione non elide tali preclusioni

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 54

    disciplina la costituzione in appello mediante controdeduzioni da parte diversa dall'appellante, rinviando alle modalità e ai termini dell'art. 23

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 58

    in appello permane la facoltà di produrre documenti, nei limiti consentiti dalla disciplina tributaria processuale

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la costituzione tardiva della parte appellata/resistente non è sanzionata con l'inammissibilità, poiché il termine per costituirsi ha natura ordinatoria e la disciplina non prevede una specifica causa di nullità o improcedibilità.
  • La tardiva costituzione determina soltanto la decadenza dalle facoltà processuali che siano già precluse per effetto del decorso dei termini, ma non elimina il diritto della parte a difendersi contestando i fatti costitutivi della pretesa e l'applicabilità delle norme invocate.
  • Anche in appello tributario, il giudice deve esaminare le controdeduzioni e la documentazione della parte appellata, nei limiti delle preclusioni previste dal d.lgs. n. 546/1992; l'omesso esame di tali difese integra errore di diritto.
  • La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa impedisce di trasformare la tardiva costituzione dell'appellato in una preclusione assoluta alla partecipazione al giudizio, salvo le specifiche decadenze previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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