Cassazione Civile, Ordinanza n. 29564/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento presupposte. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e, pur in presenza di esito favorevole alla parte privata, aveva liquidato le spese processuali in euro 400,00. Il contribuente ha quindi proposto appello limitatamente alla statuizione sulle spese, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari e non adeguatamente motivata. La CTR del Lazio ha rigettato l'appello, ritenendo corretta la liquidazione e richiamando la natura della controversia e la sua particolare peculiarità, nonché la possibilità di compensare le spese. Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando l'omesso esame della censura relativa all'ingiusta quantificazione delle spese; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, delle tabelle allegate e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la liquidazione era stata effettuata sotto i minimi previsti in relazione al valore della controversia e con motivazione irrazionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse effettivamente esaminato la censura sulla liquidazione delle spese e non avesse omesso di pronunciarsi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in presenza di nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può ridurre globalmente i compensi sotto i minimi senza adeguata motivazione sulle singole voci e che la CTR aveva erroneamente giustificato la riduzione richiamando la facoltà di compensazione per soccombenza reciproca, situazione nella specie non ricorrente, poiché il contribuente aveva ottenuto l'annullamento integrale degli atti impugnati. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente; l'omesso esame di una censura può integrare nullità solo se effettivamente la questione non è stata trattata
richiede una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso argomentativo della decisione
art. 4 D.M. 5 aprile 2014, n. 55
i parametri forensi devono essere rispettati nella liquidazione dei compensi, salvo adeguata motivazione della deroga
tabelle 1-2 del D.M. 5 aprile 2014, n. 55
vanno considerate nella determinazione del compenso professionale in relazione al valore della controversia
disciplina la liquidazione delle spese nel processo tributario
richiamato come indice dell'inderogabilità dei minimi tariffari, secondo il precedente di legittimità citato
Massime di principio
- In presenza di una nota spese specifica depositata dalla parte vittoriosa, il giudice che voglia discostarsene non può procedere con una riduzione globale e indifferenziata, ma deve indicare in modo puntuale le voci eliminate o ridotte e la ragione della relativa esclusione.
- La liquidazione delle spese deve essere motivata in modo tale da consentire il controllo in sede di legittimità circa la conformità ai parametri forensi e ai minimi tariffari applicabili al valore della controversia.
- La facoltà di compensare le spese presuppone una reale ipotesi di soccombenza reciproca o altra ragione prevista dall'ordinamento; essa non può essere evocata per giustificare una riduzione delle spese quando una parte abbia ottenuto l'integrale accoglimento della domanda.
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla liquidazione delle spese deve essere formulata in modo analitico, specificando le singole voci tariffarie e gli importi contestati, così da consentire il controllo di legittimità senza ulteriori indagini.
- L'erroneo richiamo alla compensazione delle spese costituisce motivazione incongrua quando viene utilizzato per giustificare una liquidazione sotto i minimi nonostante l'assenza di soccombenza reciproca.
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