Cassazione Penale, Sentenza n. 32388/2026 del 31/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All’indagato era stata applicata la custodia cautelare in carcere per gravi indizi in ordine all’omicidio aggravato dalla premeditazione di una persona offesa e alla detenzione e al porto illegale di arma in luogo pubblico. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza difensiva, confermando la misura. Il ricorso per cassazione era limitato alla misura applicata per l’omicidio, poiché quella relativa al reato concernente le armi era divenuta inefficace per decorrenza del termine di fase. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la difesa deduceva: l’inefficacia della misura per la trasmissione al GIP e al Tribunale del riesame soltanto di frames estratti dalle videoregistrazioni, anziché dei video integrali; la lesione del diritto di difesa, con particolare riferimento all’impossibilità di verificare l’esattezza della ricostruzione accusatoria, il transito di altri veicoli, il disallineamento temporale delle telecamere e ulteriori elementi utili; l’inutilizzabilità dei frames, assumendo che la selezione fosse stata arbitrariamente compiuta dall’accusa; la violazione dell’art. 291 cod. proc. pen., ritenuto impositivo della trasmissione di tutti gli atti; nonché l’impossibilità di ottenere tempestivamente le copie integrali nel ristretto termine del riesame. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze, rilevando che non era contestata la trasmissione al Tribunale del riesame di atti parziali rispetto a quelli trasmessi al GIP e che l’obbligo di trasmissione riguarda gli atti selezionati e posti a fondamento della richiesta cautelare, non l’intero fascicolo delle indagini. Ha inoltre osservato che la difesa non aveva mai richiesto al pubblico ministero la copia integrale dei video sequestrati, sicché non era stata dimostrata un’effettiva e illegittima compressione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che l’inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione riguarda soltanto gli atti originariamente trasmessi dal pubblico ministero al GIP e non quelli ulteriori non allegati alla richiesta cautelare. Ha ritenuto legittima la produzione dei soli frames ritenuti rilevanti, poiché il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere l’intero compendio investigativo. Il diritto della difesa di esaminare il video integrale opera nella fase successiva alla discovery e presuppone una richiesta di copia, il cui illegittimo diniego può determinare una nullità processuale, ma non è stato dedotto né provato nel caso concreto. La Corte ha altresì ricordato la possibilità di chiedere il differimento dell’udienza di riesame nei casi di termine difensivo eccessivamente breve.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Norma invocata per denunciare violazione di legge, nullità processuali e vizi della motivazione.
Impone al pubblico ministero di trasmettere gli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare, gli elementi favorevoli all’indagato e le deduzioni o memorie difensive già depositate, ma non l’intero fascicolo delle indagini.
L’obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame riguarda gli atti originariamente trasmessi al GIP e posti a fondamento della richiesta cautelare.
Consente all’indagato di chiedere il differimento dell’udienza di riesame quando vi siano giustificati motivi connessi all’eccessiva brevità del termine difensivo.
La sanzione dell’inefficacia della misura opera per la mancata trasmissione degli atti originariamente allegati alla richiesta cautelare, non per atti investigativi ulteriori non trasmessi al GIP.
Richiamato quale elemento della disciplina della catena di trasmissione degli atti rilevanti nel procedimento cautelare.
L’illegittima compressione del diritto di difesa nella fase di acquisizione della prova può determinare una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Richiamato per il regime delle nullità di ordine generale a regime intermedio.
Richiamato per la deducibilità delle nullità.
Richiamato per le sanatorie delle nullità.
La Corte richiama la disposizione per precisare che l’inutilizzabilità degli esiti delle captazioni deriva soltanto dalle ipotesi espressamente previste, non dalla mera mancata consegna del supporto integrale.
Richiamato tra le disposizioni che prevedono i casi di revoca o perdita di efficacia della misura cautelare.
Richiamato tra le disposizioni che prevedono i casi di revoca o perdita di efficacia della misura cautelare.
Richiamato tra le disposizioni che prevedono i casi di revoca o perdita di efficacia della misura cautelare.
Richiamato tra le disposizioni che prevedono i casi di revoca o perdita di efficacia della misura cautelare.
Richiamato tra le disposizioni che prevedono i casi di revoca o perdita di efficacia della misura cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, l’inefficacia prevista per la mancata trasmissione degli atti al Tribunale del riesame riguarda esclusivamente gli atti che il pubblico ministero aveva originariamente trasmesso al GIP a sostegno della richiesta; non si estende agli atti investigativi ulteriori che non erano stati allegati alla richiesta cautelare.
- L’art. 291, comma 1, c.p.p. non impone al pubblico ministero di trasmettere l’intero fascicolo delle indagini, ma soltanto gli elementi posti a fondamento della richiesta cautelare, quelli favorevoli all’indagato e le eventuali deduzioni o memorie difensive già depositate.
- È legittimo allegare alla richiesta cautelare soltanto i frames di una videoregistrazione ritenuti rilevanti come indizi, senza trasmettere necessariamente il video integrale, purché la misura sia fondata sugli atti effettivamente prodotti e siano rispettati gli obblighi di deposito degli elementi favorevoli all’indagato.
- La mera mancata allegazione del supporto integrale contenente una videoregistrazione non determina automaticamente né l’inutilizzabilità dei frames prodotti né l’inefficacia della misura cautelare.
- La lesione del diritto di difesa derivante dal mancato accesso alla copia integrale di un video presuppone che la difesa abbia richiesto l’ostensione o l’estrazione di copia e che tale richiesta sia stata illegittimamente o immotivatamente negata; la lesione non può essere affermata in via astratta sulla sola base del mancato deposito spontaneo del file integrale.
- L’illegittima compressione del diritto di difesa nella fase di acquisizione della prova può integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio, ma non comporta automaticamente la nullità genetica del provvedimento cautelare, l’inutilizzabilità del risultato probatorio o la perdita di efficacia della misura, salvo che ricorra una specifica causa prevista dalla legge.
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