Sentenza n. 8424/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055991325126, spedita in data 26 settembre 2024, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 26 settembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato che la domanda era stata validata il 24 febbraio 2026, che con PEC del 5 marzo 2026 era stato comunicato l'esito favorevole dell'istanza e che il titolo di soggiorno era stato consegnato al ricorrente il 28 marzo 2026. Il ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria del 23 aprile 2026, di non avere più interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il permesso di soggiorno richiesto era stato rilasciato e consegnato durante il giudizio, con conseguente soddisfazione della pretesa sostanziale e venir meno dell'utilità di una pronuncia sul silenzio. La decisione è stata assunta dopo l'avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio, euro 903,25 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Impone l'avviso alle parti della possibile definizione della controversia per una questione rilevata d'ufficio, nella specie l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale
Rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei valori medi tariffari, tenendo conto dell'impegno professionale.
Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
art. 4 D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022
Consente di determinare il compenso in base alle caratteristiche dell'attività prestata, dell'affare trattato e del risultato del giudizio; il comma 9 comporta la riduzione del compenso per la pronuncia in rito.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione e l'esecuzione del provvedimento richiesto fanno venir meno l'utilità concreta e attuale di una pronuncia sull'illegittimità del silenzio, purché la pretesa sostanziale azionata risulti soddisfatta.
- La declaratoria d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere adottata d'ufficio dopo l'avviso alle parti previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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