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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06600/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinte per prescrizione due contravvenzioni contestate ai capi B e C, rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato la condanna per il delitto aggravato di tentata violenza privata al capo A. Nel primo ricorso, depositato il 25 marzo 2024, veniva denunciata violazione di legge e vizio di motivazione per mancato avviso alle parti e omessa pronuncia sulla possibilità di applicare una pena sostitutiva. Nel secondo ricorso, depositato il 24 gennaio 2025, venivano dedotti: violazione degli artt. 56 e 610 c.p. con contestazione della prova del fatto e della configurabilità del tentativo/desistenza volontaria; vizio di motivazione in ordine al dolo del delitto; violazione dell'art. 131-bis c.p. per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'eccessività della pena; omissione nella valutazione dei presupposti per l'irrogazione di sanzioni sostitutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo atto è stato ritenuto inammissibile perché proposto prima del deposito della motivazione del provvedimento impugnato. Il secondo ricorso è stato reputato, nei suoi motivi, generico, aspecifico o manifestamente infondato: le censure miravano a una diversa lettura del compendio probatorio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la doglianza sulla particolare tenuità del fatto non scalfiva la ratio decisoria fondata sull'uso della mazza di ferro e sul colpo inferto al cane; le questioni sulle attenuanti generiche e sulle pene sostitutive erano meramente assertive o prive di specificità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la configurabilità del tentativo e della desistenza volontaria; la Corte rileva che la censura era assertiva e non specificamente correlata alla motivazione di merito.

  • art. 610 c.p.

    Richiamato con riferimento al delitto di tentata violenza privata confermato in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché il fatto non era tenue, valorizzandosi la condotta concreta e la gravità degli elementi fattuali.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato dalla Corte di merito, con approvazione della Cassazione, per apprezzare la gravità del fatto ai fini dell'esclusione della particolare tenuità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso proposto contro un provvedimento la cui motivazione non sia ancora stata depositata, perché l'ammissibilità dell'impugnazione deve essere valutata sulla base dell'atto nel suo complesso già completo di dispositivo e motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure meramente assertive o volte a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, se non accompagnate da specifiche critiche alla motivazione impugnata o dalla deduzione di un effettivo travisamento della prova.
  • Il riconoscimento fotografico può costituire base dell'affermazione di responsabilità anche in assenza di ulteriori riscontri oggettivi, se il giudice di merito ne abbia coerentemente valorizzato la portata probatoria.
  • La valutazione del dolo non può essere censurata in cassazione mediante una mera contrapposizione di ricostruzioni alternative del fatto, quando la motivazione di merito risulti logica e congrua.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta concretamente realizzata, considerata alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., presenti profili di offensività non trascurabili; la doglianza in cassazione deve confrontarsi con tale specifica ratio decisoria.
  • Le richieste relative alle pene sostitutive devono essere specifiche e supportate dall'indicazione dei relativi presupposti; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nell'impugnazione manifestamente infondata o inammissibile, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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