Cassazione Penale, Sentenza n. 21116/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava più vizi: 1) carenza o errata valutazione dell'apporto concorsuale di Varesi nelle truffe (contestando che il suo contributo fosse solo post-factum); 2) errata valutazione delle prove rispetto ai reati di falso, per escludere la partecipazione di Varesi; 3) errata qualificazione circa il riconoscimento dell'aggravante ex art.61 n.9 c.p. (sosteneva che il ruolo di Varesi non configurava esercizio di pubblico servizio); 4) tardività delle querele ex art.124 c.p.; 5) errata qualificazione dei fatti come "unica truffa ai danni di più persone" anziché pluralità di truffe distinte (incidenza sul calcolo della prescrizione); 6) censura sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo in relazione al quinto motivo: ha ritenuto erronea la premessa che tutte le condotte truffaldine costituissero un'unica truffa collettiva, stabilendo che mancano elementi concreti per considerare un'attività decettiva unica rivolta collettivamente a più persone. Perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per ricalcolare, episodio per episodio, l'eventuale prescrizione e le conseguenti determinazioni, compresa ogni questione civile. Gli altri motivi (primo, secondo, terzo e quarto) sono stati respinti come manifestamente infondati o generici; il sesto motivo è stato assorbito dalla pronuncia sul quinto.
Norme richiamate
art.606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Usato come parametro per dedurre i vizi di legittimità impugnati: la Corte ricorda che la censura ex art.606 lett. b) deve riguardare la errata riconduzione del fatto nella fattispecie astratta e non una semplice rivalutazione delle prove; le doglianze meramente critiche sul giudizio di fatto sono inammissibili.
Richiamato per distinguere la violazione di legge (errata sussunzione) dalla contestazione del convincimento dei giudici di merito: la cassazione ravvisa vizio di legge solo se è errata la qualificazione giuridica del fatto così come ricostruito.
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante perché l'attività svolta dallo sportello accettazione e ricoveri era qualificata come pubblico servizio, considerata nella sua natura oggettivo-funzionale e non in base al mero rapporto di impiego.
art.358 c.p. (incaricato di pubblico servizio)
Interpretato secondo la nozione oggettivo-funzionale: non conta la natura privata dell'ente ma la natura pubblicistica dell'attività svolta (regolamentazione pubblicistica, rilascio di certificazioni, atti fidefacienti). Ciò giustifica il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
La Corte ha osservato che l'eccezione di tardività della querela richiede che la difesa indichi e dimostri la data alternativa in cui la persona offesa avrebbe avuto piena consapevolezza del reato; una mera indicazione dell'ultimo pagamento non è sufficiente.
Richiamati nella discussione sulla pluralità di reati vs un'unica truffa: la Corte ha escluso che le condotte costituissero automaticamente una unica truffa continuata e ha imposto l'analisi caso per caso per distinguere reati autonomi.
Massime di principio
- Quando si impugna in Cassazione la valorizzazione delle prove (art.606 lett. b)), occorre contestare la sussunzione giuridica del fatto e non limitarsi a chiedere una diversa valutazione del convincimento dei giudici di merito.
- Per escludere la qualificazione di "incaricato di pubblico servizio" non basta riferirsi alla natura privata dell'ente: va dimostrato che l'attività svolta non aveva caratteri di regolamentazione o di rilevanza pubblicistica (assenza di funzioni certificative, di atti fidefacienti o di vincoli di legalità).
- La tardività della querela deve essere adeguatamente provata dal resistente che la deduce, indicando date alternative e fonti probatorie sulla conoscenza del reato da parte della persona offesa; eccezioni generiche saranno rigettate.
- La qualificazione di un insieme di condotte come "unica truffa" richiede elementi che dimostrino un progetto unitario e una prosecuzione coordinata dell'attività ingannatoria: in assenza di tali elementi, ogni episodio va valutato come possibile reato autonomo ai fini della prescrizione e del cumulo.
- Prove quali intercettazioni, perquisizioni con rinvenimento di documenti e dichiarazioni delle vittime sono idonee a dimostrare l'esistenza di un piano condiviso e la partecipazione concorsuale anche con divisione dei ruoli; il difensore deve quindi contro-dimostrare concretamente la non partecipazione.
- Se la Cassazione annulla per errata qualificazione della pluralità/unità dei reati, il giudice d'appello di rinvio dovrà rievaluare il trattamento sanzionatorio e la prescrizione episodio per episodio, tenendo conto delle singole date di consumazione.
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