Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21116/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava più vizi: 1) carenza o errata valutazione dell'apporto concorsuale di Varesi nelle truffe (contestando che il suo contributo fosse solo post-factum); 2) errata valutazione delle prove rispetto ai reati di falso, per escludere la partecipazione di Varesi; 3) errata qualificazione circa il riconoscimento dell'aggravante ex art.61 n.9 c.p. (sosteneva che il ruolo di Varesi non configurava esercizio di pubblico servizio); 4) tardività delle querele ex art.124 c.p.; 5) errata qualificazione dei fatti come "unica truffa ai danni di più persone" anziché pluralità di truffe distinte (incidenza sul calcolo della prescrizione); 6) censura sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo in relazione al quinto motivo: ha ritenuto erronea la premessa che tutte le condotte truffaldine costituissero un'unica truffa collettiva, stabilendo che mancano elementi concreti per considerare un'attività decettiva unica rivolta collettivamente a più persone. Perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per ricalcolare, episodio per episodio, l'eventuale prescrizione e le conseguenti determinazioni, compresa ogni questione civile. Gli altri motivi (primo, secondo, terzo e quarto) sono stati respinti come manifestamente infondati o generici; il sesto motivo è stato assorbito dalla pronuncia sul quinto.

Norme richiamate

  • art.606 c.p.p. (lett. b) ed e))

    Usato come parametro per dedurre i vizi di legittimità impugnati: la Corte ricorda che la censura ex art.606 lett. b) deve riguardare la errata riconduzione del fatto nella fattispecie astratta e non una semplice rivalutazione delle prove; le doglianze meramente critiche sul giudizio di fatto sono inammissibili.

  • art.605 c.p.p.

    Richiamato per distinguere la violazione di legge (errata sussunzione) dalla contestazione del convincimento dei giudici di merito: la cassazione ravvisa vizio di legge solo se è errata la qualificazione giuridica del fatto così come ricostruito.

  • art.61 n.9 c.p. (aggravante)

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante perché l'attività svolta dallo sportello accettazione e ricoveri era qualificata come pubblico servizio, considerata nella sua natura oggettivo-funzionale e non in base al mero rapporto di impiego.

  • art.358 c.p. (incaricato di pubblico servizio)

    Interpretato secondo la nozione oggettivo-funzionale: non conta la natura privata dell'ente ma la natura pubblicistica dell'attività svolta (regolamentazione pubblicistica, rilascio di certificazioni, atti fidefacienti). Ciò giustifica il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

  • art.124 c.p. (querela)

    La Corte ha osservato che l'eccezione di tardività della querela richiede che la difesa indichi e dimostri la data alternativa in cui la persona offesa avrebbe avuto piena consapevolezza del reato; una mera indicazione dell'ultimo pagamento non è sufficiente.

  • artt.157 e 161 c.p.

    Richiamati nella discussione sulla pluralità di reati vs un'unica truffa: la Corte ha escluso che le condotte costituissero automaticamente una unica truffa continuata e ha imposto l'analisi caso per caso per distinguere reati autonomi.

Massime di principio

  • Quando si impugna in Cassazione la valorizzazione delle prove (art.606 lett. b)), occorre contestare la sussunzione giuridica del fatto e non limitarsi a chiedere una diversa valutazione del convincimento dei giudici di merito.
  • Per escludere la qualificazione di "incaricato di pubblico servizio" non basta riferirsi alla natura privata dell'ente: va dimostrato che l'attività svolta non aveva caratteri di regolamentazione o di rilevanza pubblicistica (assenza di funzioni certificative, di atti fidefacienti o di vincoli di legalità).
  • La tardività della querela deve essere adeguatamente provata dal resistente che la deduce, indicando date alternative e fonti probatorie sulla conoscenza del reato da parte della persona offesa; eccezioni generiche saranno rigettate.
  • La qualificazione di un insieme di condotte come "unica truffa" richiede elementi che dimostrino un progetto unitario e una prosecuzione coordinata dell'attività ingannatoria: in assenza di tali elementi, ogni episodio va valutato come possibile reato autonomo ai fini della prescrizione e del cumulo.
  • Prove quali intercettazioni, perquisizioni con rinvenimento di documenti e dichiarazioni delle vittime sono idonee a dimostrare l'esistenza di un piano condiviso e la partecipazione concorsuale anche con divisione dei ruoli; il difensore deve quindi contro-dimostrare concretamente la non partecipazione.
  • Se la Cassazione annulla per errata qualificazione della pluralità/unità dei reati, il giudice d'appello di rinvio dovrà rievaluare il trattamento sanzionatorio e la prescrizione episodio per episodio, tenendo conto delle singole date di consumazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.