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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25298/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado sulle contestazioni per abusi edilizi (art. 44 d.P.R. n. 380/2001 e art. 481 c.p.). Il Procuratore generale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e insufficiente motivazione in relazione al computo della volumetria: in particolare contesta che la Corte di appello abbia computato come "volumi" due porticati che, secondo il regolamento comunale (artt. 18 e 20), sarebbero esclusi dal computo; rileva inoltre che la direttore dei lavori li aveva qualificati come "porticati" nella documentazione; sostiene che il reato può sussistere anche se la nuova volumetria è inferiore alla precedente ma comunque modificata; contesta l'interpretazione circa la natura delle altre opere (definite dalla Corte come interne e realizzabili con SCIA) e sostiene che, per alcuni immobili, precedenti abusi avrebbero già eliminato il carattere di porticato rendendo illegittime le opere successive; muove inoltre rilievi su altezze e scarichi per alcune contestazioni accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile per la parte principale; ha disposto lo stralcio del ricorso nei confronti di Omedè Monica (omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore) con formazione di fascicolo autonomo e rinvio a nuovo ruolo. Ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione della Corte di appello che, basandosi sulla giurisprudenza amministrativa e sui rilievi istruttori, ha qualificato i due ambienti come volumi computabili ai fini urbanistici (riscontrando elementi strutturali quali chiusura perimetrale), e ha confermato l'insussistenza delle contravvenzioni per il capo B) in quanto non vi era aumento di volumetria né innalzamento del tetto. I rilievi tecnici e di merito sollevati dal Procuratore generali sono stati considerati argomenti di merito o carenti di specificità e pertanto irricevibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44

    art. 44, comma 1, lett. b)

    La norma è stata invocata per contestare l'esecuzione di lavori edilizi senza permesso di costruire; la Cassazione ha ritenuto che il calcolo della volumetria debba basarsi su caratteri sostanziali degli ambienti (elementi strutturali e perimetrazione) e non sul solo nomen dell'operatore

  • codice penale

    Rilevanza di false attestazioni o certificazioni in atti pubblici o privati relativi a pratiche edilizie: la Cassazione ha ritenuto irrilevanti i rilievi di merito non specificati in sede di legittimità

  • Regolamento edilizio comunale (Celle Enomondo), artt. 18 e 20

    art. 18: elenca ambienti non computabili, tra cui i "porticati", i "pilotis", le logge, i balconi ed i terrazzi

    La Corte d'appello ha valutato che gli ambienti contestati non ricadevano nella nozione di "porticato" prevista dall'art. 18 perché difettavano gli elementi materiali caratterizzanti; pertanto non si applicava l'esenzione dal computo volumetrico

  • Regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte, art. 39

    menzionato ma all'epoca non ancora in vigore

    Il richiamo normativo è stato escluso dalla valutazione perché non vigente al tempo dei fatti

  • Giurisprudenza amministrativa (richiamata)

    La nozione di volume urbanistico è stata assunta dalla giurisprudenza amministrativa e individuata nei caratteri strutturali (piano di base, superfici verticali contigue, perimetrazione su almeno tre lati); la Cassazione ha ritenuto legittimo l'impiego di tale criterio

Massime di principio

  • Per il computo della volumetria ai fini urbanistici conta la reale configurazione materiale dell'ambiente (elementi strutturali, perimetrazione) più del nome che gli operatori attribuiscono (il "nomen" è secondario rispetto alla "substantia").
  • La qualificazione di un ambiente come "porticato" che esclude il conteggio del volume va verificata sulla base di requisiti oggettivi (piano di base, superfici verticali contigue, chiusura su almeno tre lati); se tali requisiti mancano, l'ambiente può essere computato come volume.
  • La chiusura formale o intervenuta per interventi anteriormente abusivi non determina automaticamente l'illegittimità di interventi successivi ai fini della esclusione del computo volumetrico: va valutato se vi sia effettivo aumento di volumetria o innalzamento di copertura.
  • In sede di legittimità i giudizi su questioni di fatto e sulle valutazioni tecniche (altezza locali, tipologia impianti, accertamenti strumentali) sono in genere irrigiditi: le censure generiche o di mero merito sono inammissibili.
  • L'applicazione di regolamenti comunali può essere interpretata alla luce della giurisprudenza amministrativa; norme non vigenti all'epoca dei fatti non possono essere fatte valere retroattivamente.
  • A livello processuale, l'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore comporta lo stralcio della posizione dell'imputato e la formazione di fascicolo autonomo con nuovo ruolo.

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