Cassazione Penale, Sentenza n. 26846/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale durante detenzione domiciliare (pena di anni 4, mesi 5, giorni 10, ex art. 648-ter c.p.). Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta motivando con la presenza di precedenti specifici, l'assenza di una revisione critica del passato e il fatto che il condannato avrebbe collegato il reato alla propria attività lavorativa (mancata ammissione degli addebiti). La difesa ha censurato la motivazione richiamando un precedente provvedimento del medesimo Tribunale (ordinanza 2024 n. 513) in cui era stata riconosciuta la regolarità del percorso di affidamento e l'assenza di violazioni, e ha sostenuto che il processo di revisione critica era stato avviato sin dal 2020 (supportato anche dalla relazione UEPE), non essendo la completa ammissione degli addebiti requisito ostativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per un nuovo esame. La Corte ha statuito che: (i) non è deducibile in Cassazione una contraddittorietà fondata sul confronto con altri provvedimenti diversi da quello impugnato (art. 606 lett. e) c.p.p.); (ii) ai fini dell'affidamento in prova non possono assumere da soli rilievo negativo la gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza; (iii) non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che tale processo risulti almeno avviato dall'osservazione della personalità; (iv) il Tribunale dovrà valutare i comportamenti attuali e la presenza di elementi positivi (anche valutazioni UEPE) per un giudizio prognostico circa l'esito della prova e il rischio di recidiva. Per tali motivi il provvedimento è stato annullato con rinvio.
Norme richiamate
Indica il delitto per cui è stata irrogata la pena al ricorrente; usato per descrivere il motivo della detenzione.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limita la deducibilità in Cassazione del vizio di contraddittorietà della motivazione: tale vizio è rilevabile solo se interno al provvedimento impugnato, non per contrasto con altri provvedimenti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 e altre)
Riferimenti a più pronunce richiamate in motivazione (es. Sez.1 n.1410/2019; Sez.1 n.4390/2019; Sez.3 n.15987/2013)
Principio secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova, non è necessario che l'interessato abbia compiuto una completa revisione critica del passato: è sufficiente che tale processo sia almeno avviato; inoltre gravità del reato, precedenti o mancata ammissione non possono, da soli, impedire la misura alternativa. Le pronunce richiamate precisano altresì i criteri di valutazione prognostica (comportamenti attuali e elementi positivi).
Massime di principio
- La mancata ammissione di colpevolezza non costituisce di per sé motivo ostativo all'affidamento in prova; è sufficiente che il processo di revisione critica sia almeno avviato.
- Gravità del reato e precedenti specifici non possono, da soli, determinare il diniego della misura alternativa: il giudice deve considerare l'insieme degli elementi, privilegiando la valutazione dei comportamenti attuali e delle prospettive di reinserimento.
- Le valutazioni favorevoli contenute nella relazione UEPE e l'assenza di vicende pendenti successive al reato sono elementi rilevanti e devono essere considerati nella prognosi di esito positivo della prova.
- In Cassazione non è ammissibile contestare la motivazione di un provvedimento richiamando contrasti con altri provvedimenti diversi da quello impugnato; eventuali contraddizioni tra decisioni devono essere censurate con rimedi idonei nel giudizio di merito o con strumenti diversi.
- In caso di motivazione carente o non conforme ai principi di legittimità (p. es. valutazioni assolutamente basate su non ammissione degli addebiti o sui soli precedenti), il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, ove il giudice di merito dovrà esprimere nuova motivazione conforme ai criteri indicati dalla Cassazione.
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