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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40469/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13/05/2025; la ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 172 cod. pen., sostenendo che la pena fosse estinta in ragione della sentenza definitiva del 9/02/2005 (irrevocabile dal 5/04/2005); 2) carenza di motivazione nella dosimetria della pena (contestazione della congruità della pena e del calcolo della diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen.); 3) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con condanne pregresse (la ricorrente lamenta che non sia stato valutato il cumulo/continuazione con precedenti definitivi).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: applicando la disciplina ratione temporis (anche la previgente formulazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e le disposizioni transitorie), la rimessione in termini per impugnare ha impedito che il termine per l'estinzione della pena iniziasse a decorrere; il dies a quo inizia solo dopo l'esaurimento dei giudizi di impugnazione e la decisione diventa irrevocabile. Sul secondo motivo la Corte l'ha qualificato quale censura fattuale e manifestamente reiterativa, non ammissibile in cassazione, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato la dosimetria richiamando gravità del fatto e precedenti. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito: la ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione (non ha prodotto copia delle sentenze richiamate, limitandosi al certificato del casellario) e dunque non è provata la sussistenza del vincolo di continuazione. Sono state imposte le spese processuali alla ricorrente e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    "[l]a pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. [...] Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena"

    La Corte ha interpretato l'art. 172 nel senso che il termine per l'estinzione della pena decorre dalla irrevocabilità della condanna; se l'imputato è rimesso in termini per impugnare, l'irrivocabilità non è conseguita fino al definitivo esito dei giudizi di impugnazione e dunque il termine estintivo non può considerarsi iniziato.

  • previgente art. 175 cod. proc. pen. e disciplina transitoria (legge 28 aprile 2014, n. 67 e art. 15-bis)

    La previgente disciplina sull'impugnazione delle sentenze contumaciali continua ad applicarsi agli imputati già dichiarati contumaci alla data del 22/08/2014; in caso di rimessione in termini per impugnare non si computa il periodo intercorrente tra notificazione della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza di rimessione ai fini della prescrizione/estinzione della pena.

  • art. 174 cod. pen.

    Richiamato per individuare il momento iniziale del periodo di tempo necessario a determinare l'effetto estintivo: la Corte conferma che il riferimento è alla data in cui la decisione diviene irrevocabile.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla diminuzione applicata nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto correttamente motivata la quantificazione della pena anche dopo l'applicazione della diminuente.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Citata per distinguere la fase esecutiva dalla fase di cognizione: la disposizione non può essere applicata per analogia nel giudizio di cognizione per evitare che l'imputato eluda l'onere di allegazione richiesto per il riconoscimento della continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La rimessione in termini per impugnare sospende il decorso del termine per l'estinzione della pena: il periodo estintivo inizia a decorrere solo dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile al termine dei giudizi di impugnazione.
  • Quando si chiede il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, l'onere di allegazione grava sull'imputato: è necessaria la produzione delle copie delle sentenze pregresse rilevanti, non è sufficiente il solo certificato del casellario.
  • In cassazione molte censure sulla dosimetria della pena sono considerate deduzioni fattuali e reiterative e, se i giudici di merito hanno fornito motivazione logico-giuridica, tali censure risultano inammissibili o infondate.
  • La disciplina transitoria delle impugnazioni contumaciali (leggi e norme precedenti alla riforma) può ancora trovare applicazione per fatti iniziati sotto il previgente regime; occorre valutare la normativa ratione temporis.
  • Un ricorso dichiarato manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e irrogazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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