Cassazione Penale, Sentenza n. 40469/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13/05/2025; la ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 172 cod. pen., sostenendo che la pena fosse estinta in ragione della sentenza definitiva del 9/02/2005 (irrevocabile dal 5/04/2005); 2) carenza di motivazione nella dosimetria della pena (contestazione della congruità della pena e del calcolo della diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen.); 3) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con condanne pregresse (la ricorrente lamenta che non sia stato valutato il cumulo/continuazione con precedenti definitivi).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: applicando la disciplina ratione temporis (anche la previgente formulazione dell'art. 175 cod. proc. pen. e le disposizioni transitorie), la rimessione in termini per impugnare ha impedito che il termine per l'estinzione della pena iniziasse a decorrere; il dies a quo inizia solo dopo l'esaurimento dei giudizi di impugnazione e la decisione diventa irrevocabile. Sul secondo motivo la Corte l'ha qualificato quale censura fattuale e manifestamente reiterativa, non ammissibile in cassazione, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato la dosimetria richiamando gravità del fatto e precedenti. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito: la ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione (non ha prodotto copia delle sentenze richiamate, limitandosi al certificato del casellario) e dunque non è provata la sussistenza del vincolo di continuazione. Sono state imposte le spese processuali alla ricorrente e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"[l]a pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. [...] Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena"
La Corte ha interpretato l'art. 172 nel senso che il termine per l'estinzione della pena decorre dalla irrevocabilità della condanna; se l'imputato è rimesso in termini per impugnare, l'irrivocabilità non è conseguita fino al definitivo esito dei giudizi di impugnazione e dunque il termine estintivo non può considerarsi iniziato.
La previgente disciplina sull'impugnazione delle sentenze contumaciali continua ad applicarsi agli imputati già dichiarati contumaci alla data del 22/08/2014; in caso di rimessione in termini per impugnare non si computa il periodo intercorrente tra notificazione della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza di rimessione ai fini della prescrizione/estinzione della pena.
Richiamato per individuare il momento iniziale del periodo di tempo necessario a determinare l'effetto estintivo: la Corte conferma che il riferimento è alla data in cui la decisione diviene irrevocabile.
Richiamata in relazione alla diminuzione applicata nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto correttamente motivata la quantificazione della pena anche dopo l'applicazione della diminuente.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Citata per distinguere la fase esecutiva dalla fase di cognizione: la disposizione non può essere applicata per analogia nel giudizio di cognizione per evitare che l'imputato eluda l'onere di allegazione richiesto per il riconoscimento della continuazione.
Norma richiamata quale base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La rimessione in termini per impugnare sospende il decorso del termine per l'estinzione della pena: il periodo estintivo inizia a decorrere solo dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile al termine dei giudizi di impugnazione.
- Quando si chiede il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, l'onere di allegazione grava sull'imputato: è necessaria la produzione delle copie delle sentenze pregresse rilevanti, non è sufficiente il solo certificato del casellario.
- In cassazione molte censure sulla dosimetria della pena sono considerate deduzioni fattuali e reiterative e, se i giudici di merito hanno fornito motivazione logico-giuridica, tali censure risultano inammissibili o infondate.
- La disciplina transitoria delle impugnazioni contumaciali (leggi e norme precedenti alla riforma) può ancora trovare applicazione per fatti iniziati sotto il previgente regime; occorre valutare la normativa ratione temporis.
- Un ricorso dichiarato manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e irrogazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40245/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40247/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40248/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40249/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40250/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40251/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →