Cassazione Penale, Sentenza n. 37168/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di distruzione di beni sequestrati (mascherine di vario tipo e occhiali). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per presunta errata applicazione dell'art. 260 c.p.p. (in particolare 3-bis), contestava l'utilizzabilità delle annotazioni di Polizia Giudiziaria, sosteneva che le mascherine "di comunità" non richiedono certificazione, marchio CE o data di produzione/scadenza, lamentava genericità della descrizione dei beni critici e affermava che la presunta imminente scadenza non poteva rendere non commercializzabili beni regolarmente commerciabili al momento del sequestro (marzo 2020). Chiedeva quindi annullamento dell'ordinanza e restituzione o diversa soluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione ex art. 263 co. 5 c.p.p., ma nel merito ha confermato la decisione di distruzione sulla base dell'art. 260 co. 3-bis c.p.p.: le annotazioni della Polizia Giudiziaria e gli accertamenti doganali dimostravano che le mascherine e gli occhiali erano privi di certificazione di conformità e sicurezza, mancanti in gran parte della marcatura CE, prive di indicazioni di produzione/scadenza e di informazioni in lingua italiana, elementi che li rendono non commercializzabili e quindi legittimamente distruttibili. La Corte ha inoltre precisato che le censure del ricorrente in realtà contestavano i presupposti del sequestro o elementi di fatto (censure improprie in cassazione contro l'opposizione) e non potevano essere esaminate in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola l'opposizione al decreto di distruzione o alienazione delle cose sequestrate; la Corte conferma che l'ordinanza che decide sull'opposizione è impugnabile in Cassazione.
Norma relativa all'alienazione o distruzione delle cose suscettibili di alterazione; qui i relativi presupposti sono stati ritenuti non applicabili perché i beni non erano alterabili ma comunque non commercializzabili.
Consente la distruzione delle cose sottoposte a sequestro che risultino non commercializzabili per ragioni di sicurezza o conformità; la Corte ha ritenuto applicabile tale previsione dato il mancato possesso di certificazioni, marcatura CE, informazioni in lingua italiana e dati di produzione/scadenza.
Riferimento alla fattispecie di illecito riguardante la fabbricazione o vendita di prodotti industriali con segni mendaci; contestato nei fatti ma non decisivo nella valutazione della distruzione per non commercializzabilità.
Riferimento al divieto di immissione in commercio di prodotti non conformi o pericolosi; la decisione di distruzione è coerente con la finalità di impedire la commercializzazione di beni non conformi.
Disciplina le forme dell'opposizione in camera di consiglio; richiamata per la correttezza della procedura dell'opposizione ex art. 263 co.5.
Elenca i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha confermato che sono applicabili avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione ex art. 263 co.5.
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza che decide l'opposizione ex art. 263 co.5 c.p.p. è possibile il ricorso per cassazione; tuttavia la Cassazione non può riesaminare in questa sede la fondatezza del sequestro, che è materia del tribunale del riesame.
- La distruzione dei beni ai sensi dell'art. 260 co. 3-bis c.p.p. è legittima quando i beni risultano non commercializzabili per mancanza di certificazioni di conformità/sicurezza, marcatura CE, istruzioni/informazioni nella lingua del paese di commercializzazione o altri elementi essenziali che ne garantiscano la sicurezza.
- Le annotazioni di Polizia Giudiziaria e gli accertamenti tecnici (es. doganali) che evidenziano l'assenza di certificazioni e informazioni possono costituire fondamento sufficiente per la valutazione della non commercializzabilità e per la distruzione, purché adeguatamente motivate dall'autorità giudiziaria.
- Se l'opposizione è stata già decisa dal GIP, il rimedio corretto per impugnare l'ordinanza è il ricorso per cassazione; non sono però ammissibili censure che in realtà mirano a contestare il presupposto del sequestro (questione non sindacabile in questa sede).
- L'argomento basato unicamente sulla prossimità della data di scadenza al momento della distruzione può essere insufficiente se, al momento dell'accertamento, risultano carenze strutturali di conformità e sicurezza.
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