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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09737/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in esito a giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione/condotta di traffico di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. I motivi riguardavano: 1) la dedotta inosservanza delle regole di correlazione tra accusa e sentenza, per avere il giudice modificato il capo d'imputazione senza preavviso, eliminando un riferimento ritenuto frutto di refuso e impedendo alla difesa di modulare la strategia processuale, anche in relazione alla scelta del rito abbreviato; 2) la conseguente violazione del diritto di difesa; 3) l'erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, assumendo che dagli atti non emergessero elementi di offensività tali da escludere la fattispecie minore; 4) la carenza di motivazione sull'esclusione della fattispecie di lieve offensività di cui al comma 4. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi in parte ripetitivi di censure già esaminate e in parte generici, osservando che non vi era stato pregiudizio difensivo poiché la contestazione concreta riguardava la cocaina ed era riconducibile pacificamente al comma 1, mentre il riferimento ulteriore era un mero refuso. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché nuovi o generici e, comunque, manifestamente infondati, non essendo state fornite specifiche argomentazioni idonee a sostenere l'applicazione del comma 4 e dovendosi guardare alla fattispecie concreta, riferita a sostanza stupefacente di tipo pesante e all'entità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché l'errore nel capo di imputazione costituiva un mero refuso già corretto dal giudice e non aveva inciso sul diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi relativi all'applicazione del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, perché la difesa aveva formulato una richiesta nuova in sede di legittimità, senza adeguato supporto fattuale e giuridico, e perché la valutazione doveva riferirsi alla concretezza del fatto, non a una ricostruzione astratta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    La condotta concreta, riferita a cocaina, è stata ricondotta a questa fattispecie; il richiamo successivo al comma 4 nel capo d'imputazione è stato considerato un mero refuso privo di incidenza difensiva.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    La difesa invocava l'applicazione della fattispecie meno grave per minore offensività, ma la Corte ha ritenuto la censura nuova, generica e manifestamente infondata, non emergendo elementi concreti idonei a sostenerla.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato soltanto per evidenziare che la difesa lo confondeva con il comma 4; la Corte lo ha indicato come inapplicabile nel caso di specie per l'entità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è rilevante solo quando la difformità tra contestazione e decisione determini un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato.
  • Un errore materiale o un refuso nel capo di imputazione, quando la contestazione sostanziale sia univoca e comprensibile, non integra di per sé una lesione del diritto di difesa.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure nuove, generiche o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'applicazione della fattispecie meno grave prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede specifiche allegazioni in fatto e in diritto sulla minore offensività della condotta, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla quantità della sostanza o a formule generiche.
  • Nella valutazione della fattispecie stupefacenti conta la concreta offensività del fatto e la sostanza oggetto della condotta, non una ricostruzione meramente congetturale proposta dalla difesa.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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