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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10298/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La sentenza di patteggiamento del Tribunale di Verona ha applicato a due imputati pene detentive e pecuniarie per ricettazione in forma continuata, riconoscendo attenuanti generiche equivalenti a diverse forme di recidiva. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione tramite difensore. Il primo imputato ha dedotto: mancanza di motivazione sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; erronea qualificazione giuridica del fatto; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla pena ritenuta eccessiva. Il secondo imputato ha dedotto: erronea applicazione degli artt. 81 e 648, comma 2, c.p.; vizio di motivazione sulla richiesta di pena sostitutiva; illogicità della motivazione quanto all'attribuzione dei fatti; omesso riconoscimento della particolare tenuità; eccessività degli aumenti per continuazione. La Corte ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché, contro la sentenza di patteggiamento, sono proponibili solo i motivi tassativi di legge; le censure formulate attenevano a profili non deducibili in cassazione oppure erano generiche/inconferenti, e in ogni caso la pena applicata era conforme all'accordo e non illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, senza entrare nel merito delle doglianze. Ha rilevato che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è circoscritto ai soli casi di volontà viziata, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla motivazione, sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sulla responsabilità, sulla particolare tenuità e sull'entità degli aumenti per continuazione sono state ritenute non consentite; la pena risultava, peraltro, coerente con l'accordo. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina il patteggiamento; la sentenza è stata emessa in applicazione della pena concordata tra le parti.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama la doglianza difensiva sulla mancata declaratoria di proscioglimento, ma la considera non deducibile nei limiti del ricorso contro patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Norma speciale che limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato come disciplina generale derogata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Base procedurale per la declaratoria di inammissibilità con ordinanza senza formalità di rito.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel ricorso del secondo imputato in relazione alla continuazione e agli aumenti di pena.

  • art. 648, comma 2, c.p.

    Richiamato nel ricorso del secondo imputato in relazione alla qualificazione del fatto contestato.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    Richiamato dalla Corte per escludere che l'accordo comprendesse il riconoscimento della particolare tenuità/diminuente invocata dalla difesa.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando in modo tassativo i limiti del ricorso per cassazione contro il patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano esclusi i motivi attinenti alla motivazione, salvo che si traducano nei vizi espressamente consentiti.
  • La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'errore sia immediatamente percepibile e la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; altrimenti il motivo è inammissibile o generico.
  • Nel giudizio di patteggiamento non è consentito rimettere in discussione in sede di legittimità la responsabilità penale sui fatti contestati, poiché l'accordo tra le parti presuppone una scelta negoziale dell'imputato.
  • Non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento fondato sull'omesso riconoscimento di attenuanti o circostanze non ricomprese nell'accordo sottoposto al giudice.
  • La pena applicata in sede di patteggiamento è censurabile in cassazione solo se illegale; se è conforme all'accordo e il giudice la ritiene congrua, la doglianza sulla sua mera eccessività è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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