Cassazione Penale, Ordinanza n. 10298/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La sentenza di patteggiamento del Tribunale di Verona ha applicato a due imputati pene detentive e pecuniarie per ricettazione in forma continuata, riconoscendo attenuanti generiche equivalenti a diverse forme di recidiva. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione tramite difensore. Il primo imputato ha dedotto: mancanza di motivazione sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; erronea qualificazione giuridica del fatto; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla pena ritenuta eccessiva. Il secondo imputato ha dedotto: erronea applicazione degli artt. 81 e 648, comma 2, c.p.; vizio di motivazione sulla richiesta di pena sostitutiva; illogicità della motivazione quanto all'attribuzione dei fatti; omesso riconoscimento della particolare tenuità; eccessività degli aumenti per continuazione. La Corte ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché, contro la sentenza di patteggiamento, sono proponibili solo i motivi tassativi di legge; le censure formulate attenevano a profili non deducibili in cassazione oppure erano generiche/inconferenti, e in ogni caso la pena applicata era conforme all'accordo e non illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, senza entrare nel merito delle doglianze. Ha rilevato che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è circoscritto ai soli casi di volontà viziata, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla motivazione, sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sulla responsabilità, sulla particolare tenuità e sull'entità degli aumenti per continuazione sono state ritenute non consentite; la pena risultava, peraltro, coerente con l'accordo. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento; la sentenza è stata emessa in applicazione della pena concordata tra le parti.
La Corte richiama la doglianza difensiva sulla mancata declaratoria di proscioglimento, ma la considera non deducibile nei limiti del ricorso contro patteggiamento.
Norma speciale che limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamato come disciplina generale derogata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il patteggiamento.
Base procedurale per la declaratoria di inammissibilità con ordinanza senza formalità di rito.
Fondamento della condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato nel ricorso del secondo imputato in relazione alla continuazione e agli aumenti di pena.
Richiamato nel ricorso del secondo imputato in relazione alla qualificazione del fatto contestato.
Richiamato dalla Corte per escludere che l'accordo comprendesse il riconoscimento della particolare tenuità/diminuente invocata dalla difesa.
È la legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando in modo tassativo i limiti del ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano esclusi i motivi attinenti alla motivazione, salvo che si traducano nei vizi espressamente consentiti.
- La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'errore sia immediatamente percepibile e la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; altrimenti il motivo è inammissibile o generico.
- Nel giudizio di patteggiamento non è consentito rimettere in discussione in sede di legittimità la responsabilità penale sui fatti contestati, poiché l'accordo tra le parti presuppone una scelta negoziale dell'imputato.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento fondato sull'omesso riconoscimento di attenuanti o circostanze non ricomprese nell'accordo sottoposto al giudice.
- La pena applicata in sede di patteggiamento è censurabile in cassazione solo se illegale; se è conforme all'accordo e il giudice la ritiene congrua, la doglianza sulla sua mera eccessività è inammissibile.
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