Cassazione Penale, Sentenza n. 00373/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che "la pena da esso combinata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità". Sostiene che, essendo stato giudicato per il furto di una bicicletta di modesto valore e per fatti di lieve entità, la norma violerebbe i principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena rispetto ad altre fattispecie (richiamando la sentenza Corte cost. n.86/2024 su art. 628).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione: la questione di costituzionalità è ritenuta non rilevante nel caso concreto poiché i giudici di merito avevano già riconosciuto e valutato la lieve entità del fatto attraverso l'applicazione di circostanze favorevoli (attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità e attenuanti generiche) e la Corte di appello aveva, per effetto interpretativo, superato il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4 cod. pen. anche per le attenuanti generiche. Di conseguenza, l'eventuale statuizione di illegittimità non avrebbe inciso sul giudizio di pena già concretamente adeguato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
nella parte in cui non prevede che la pena da esso combinata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità
La norma non prevede esplicitamente la diminuente per tenuità del fatto; il ricorrente ne deduceva l'illegittimità costituzionale. La Corte di legittimità non ha invece deciso sul merito della norma perché ha ritenuto la questione non rilevante nel caso concreto, essendo la lieve entità già valutata e applicata indirettamente tramite attenuanti
art. 3 Cost.
Riferito dal ricorrente per lamentare violazione del principio di uguaglianza rispetto a fattispecie assimilabili (es. rapina). La Corte non ha approfondito il profilo poiché ha dichiarato irrilevante la questione nel concreto
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di offensività e alla riserva di pena; non è stato invece esaminato nel merito dalla Corte data l'inammissibilità del ricorso
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente con riferimento alla personalizzazione e rieducazione della pena; la Corte ha ritenuto che la personalizzazione della pena fosse già stata realizzata dai giudici di merito mediante l'applicazione di attenuanti
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante (danno patrimoniale di speciale tenuità) effettivamente riconosciuta dai giudici di merito e valutata come segno della lieve entità del fatto
Disciplina il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva. La Corte ricorda che, dopo la sentenza Corte cost. n.141/2023, il divieto non opera più con riferimento all'art. 62, n.4; nel caso concreto la Corte di appello ha altresì superato il divieto anche rispetto alle attenuanti generiche per tener conto della lieve entità del fatto
art. 628, commi 1 e 2 cod. pen.
Norma richiamata per analogia: la Corte costituzionale, con sentenza n.86/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevedeva la diminuente per i fatti di lieve entità (rapina). Il ricorrente invoca tale precedente come termine di paragone per l'art. 624-bis
sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 (rapina) nella parte che non prevedeva la riduzione per tenuità del fatto; tale decisione è stata invocata dal ricorrente come argomento di parità di trattamento
sentenza Corte costituzionale n. 141/2023
Ha inciso sul divieto di prevalenza dell'attenuante ex art. 62, n.4 sulla recidiva (art. 69, comma 4), rendendolo non operativo in quel rapporto; la Corte di legittimità richiama questo precedente per spiegare la valutazione delle attenuanti nel caso concreto
Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 500,00
Massime di principio
- Per sollevare una questione di legittimità costituzionale in cassazione occorre dimostrare la rilevanza concreta: la questione deve poter modificare il giudizio finale di responsabilità o di pena. Se la lieve entità del fatto è già stata considerata e tradotta in una diminuzione della pena tramite attenuanti, la questione potrebbe essere dichiarata non rilevante.
- La mancanza di una specifica diminuente per tenuità in una norma di reato può essere efficacemente contrastata citando precedenti della Corte costituzionale su fattispecie analoghe, ma l'efficacia dipende dal profilo concreto del caso e dalla misura in cui gli organi giudicanti hanno già tenuto conto della tenuità mediante altri istituti.
- Dopo la sentenza Corte cost. n.141/2023 il divieto di prevalenza ex art. 69, comma 4 cod. pen. è stato ridimensionato: i giudici di merito possono, in determinati casi, superare il divieto per assicurare una pena proporzionata quando la lieve entità del fatto lo richiede; questa valutazione, se non impugnata dalla pubblica accusa, è difficile da rimettere in discussione in cassazione dal solo imputato.
- Nella pratica difensiva, quando si invoca la diminuente per tenuità, è utile documentare concretamente che l'applicazione della norma dichiarata incostituzionale avrebbe determinato una riduzione ulteriore e non meramente teorica della pena rispetto a quanto già ottenuto in sede di merito.
- Se la Corte non entra nel merito della questione costituzionale per irrilevanza, il rimedio corretto per ottenere un controllo sulla nuova interpretazione favorevole dei giudici di merito (es. superamento del divieto di prevalenza) sarebbe l'impugnazione per cassazione da parte della pubblica accusa o altre azioni processuali specifiche, non l'impugnazione difensiva finalizzata solo alla declaratoria di incostituzionalità
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