Cassazione Penale, Sentenza n. 22991/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale sull'accertamento della pericolosità sociale in relazione all'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata relativa ad Abdurakhmanov Vitalii. Il Magistrato di sorveglianza di Taranto ha sollevato il conflitto ritenendo applicabile l'art. 677 c.p.p., comma 1 (competenza del magistrato del luogo di detenzione, posto che il detenuto si trovava ristretto nell'istituto di Trani al momento della domanda). Il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva invece dichiarato la propria incompetenza ritenendo applicabile il criterio della residenza (art. 677 c.p.p., comma 2), poiché il condannato risultava residente nel Comune di Palagiano.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto per l'esistenza di una situazione di stasi processuale e ha risolto il conflitto in favore del Magistrato di sorveglianza di Bari. Ha statuìto che il procedimento di riesame della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 208 c.p. è un procedimento incidentale rispetto al procedimento principale di esecuzione e che, quindi, si applica la regola generale dell'art. 677 c.p.p., comma 1: la competenza territoriale è dell'ufficio di sorveglianza del luogo di detenzione (dove si trova l'istituto in cui il soggetto era ristretto al momento della domanda). Ha inoltre affermato il principio della perpetuatio jurisdictionis: la competenza si radica al momento dell'iscrizione del procedimento incidentale e non muta per successivi cambiamenti di residenza, liberazione o trasferimento del detenuto. Conseguentemente gli atti sono stati trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Bari con le comunicazioni previste dall'art. 32, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per la sollevazione del conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione; utilizzata per inquadrare il rimedio procedurale esperito dal Magistrato di sorveglianza di Taranto
Riferimento alla situazione di stasi processuale che giustifica l'intervento della Corte per la risoluzione del conflitto di competenza
Comma 1: criterio della competenza territoriale dell'ufficio di sorveglianza del luogo di detenzione applicabile al procedimento incidentale di riesame della pericolosità sociale; Comma 2: criterio della residenza applicabile quando l'interessato non è detenuto o internato. La Corte ha ritenuto prevalente l'applicazione del comma 1 nel caso in cui il soggetto sia ristretto al momento della domanda.
Definisce il riesame della pericolosità sociale; la Corte ha qualificato tale procedimento come incidentale rispetto al procedimento principale di esecuzione, ciò che determina l'applicazione della regola di competenza dell'art. 677 c.p.p., comma 1
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'obbligo di comunicazione dell'avvenuta trasmissione degli atti all'ufficio di sorveglianza competente
Massime di principio
- Se al momento della domanda di accertamento della pericolosità sociale il soggetto è detenuto, si applica il criterio di competenza territoriale dell'art. 677 c.p.p., comma 1: l'ufficio di sorveglianza del luogo di detenzione è competente.
- Se il soggetto non è detenuto o internato al momento della domanda, si applica il criterio della residenza di cui al comma 2 dell'art. 677 c.p.p.
- Il procedimento di riesame della pericolosità sociale (art. 208 c.p.) è incidentale rispetto al procedimento principale di esecuzione; perciò prevalgono le regole di competenza relative all'esecuzione stesso.
- La competenza territoriale si stabilizza al momento dell'iscrizione del procedimento incidentale (principio di perpetuatio jurisdictionis) e non muta per successivi cambi di residenza, scarcerazione o trasferimenti del detenuto.
- In caso di rifiuto o contrasto formale tra uffici di sorveglianza che provochi stasi processuale, il conflitto può essere rimesso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 30 c.p.p. per la sua risoluzione.
Testo integrale
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