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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2420/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 13/10/2020 che aveva dichiarato Ferrara colpevole di furto in abitazione aggravato, contestando: 1) la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p., rilevando che gli elementi considerati non sarebbero idonei a ricollegare il furto all'imputato (critica delle inferenze indiziarie); 2) la erronea applicazione dell'art. 61, n. 5, c.p. (aggravante della minorata difesa), sostenendo che il fatto non sarebbe perpetrato in orario notturno e quindi l'aggravante non si sarebbe dovuta applicare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato specifici vizi di motivazione ma abbia semplicemente riproposto la propria versione dei fatti, mentre la corte territoriale aveva fornito risposte esaurienti e logiche, indicando plurimi riscontri concreti a sostegno della versione della persona offesa (riconoscimento della voce del nipote, constatazione immediata dei beni mancanti, contesto fattuale). Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'aggravante della minorata difesa va valutata concretamente rispetto alle condizioni che hanno agevolato l'azione criminosa e non si identifica automaticamente con il solo parametro temporale della notte. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Ferrara Gaetano per Euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Il ricorso invoca violazione dell'art. 192 c.p.p. (regole sulla valutazione delle dichiarazioni). La Corte osserva che il motivo non evidenzia vizi specifici di motivazione; inoltre ricorda l'orientamento secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, corredate da riscontri, possono fornire un supporto probatorio idoneo e non sono sottoposte alle medesime restrizioni del comma terzo dell'art. 192.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    L'aggravante della minorata difesa va valutata concretamente in relazione alle condizioni che hanno reso più agevole l'azione criminosa. Non si concreta automaticamente per il solo fatto che il reato sia avvenuto in orario notturno; occorre valutare il contesto e le modalità dell'offesa.

  • art. 625 c.p. (n. 2 citata nel provvedimento di merito)

    La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., rideterminando la pena. In cassazione tale esclusione non è stata impugnata con successo.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. n.176/2020

    Disposizione applicata per il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; la causa è stata trattata con conclusioni scritte delle parti, come consentito dalla norma.

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente una valutazione di merito occorre indicare vizi specifici di motivazione (contraddizioni, omissioni, illogicità determinate) e non limitarsi a riproporre la versione difensiva.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se accompagnate da riscontri concreti e logico-ricostruttivi (es. riconoscimento della voce, immediata constatazione della sottrazione di beni), possono fornire base probatoria solida per la condanna e non sono indiscriminatamente soggette alle limitazioni dell'art. 192 c.p.p.
  • L'aggravante per minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) richiede una valutazione caso per caso: non basta il richiamo astratto al tempo notturno; va valutato se le condizioni concrete hanno realmente facilitato l'azione delittuosa.
  • La Corte di Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che impugnano la valutazione probatoria di merito senza segnalare errori di diritto o vizi specifici di motivazione.
  • Quando si propone ricorso per cassazione, è utile documentare e spiegare perché gli elementi posti a fondamento della decisione di merito siano contraddittori, insufficienti o illogici, mostrando come l'alternativa prospettata renda irrazionale la decisione adottata.

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