Cassazione Penale, Ordinanza n. 38112/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che lo aveva ritenuto responsabile di plurimi episodi di furto in abitazione aggravato, uno tentato e uno consumato, commessi il 23 dicembre 2012 e il 29 gennaio 2013. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che al momento della proposizione dell'appello non era ancora vigente la causa di inammissibilità introdotta dalla riforma Cartabia e che il giudice avrebbe quindi violato il principio tempus regit actum; 2) violazione degli artt. 157 c.p. e 344-bis c.p.p., lamentando la mancata declaratoria di prescrizione dei reati, che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi era già prevista dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e dall'art. 591 c.p.p.; l'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. avrebbe solo codificato un orientamento già consolidato. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché l'impugnazione non aveva efficacemente censurato la statuizione di inammissibilità dell'appello e, secondo il consolidato orientamento richiamato, non può essere dedotta utilmente la prescrizione maturata prima della sentenza di appello quando l'inammissibilità dell'impugnazione non sia stata contestata. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta.
La disposizione è stata letta come codificazione di un principio già presente nel diritto vivente: l'appello è inammissibile se i motivi non sono specifici e criticano in modo esplicito le ragioni della sentenza impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'inosservanza del requisito di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado senza formalità particolari.
L'inammissibilità dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio.
Richiamato dalla difesa in relazione alla prescrizione, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile utilmente per l'inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato dalla difesa, ma non ha inciso sulla decisione, poiché il motivo è stato reputato manifestamente infondato.
Invocato dalla difesa per la declaratoria d'ufficio della causa estintiva; la Corte ha escluso la sua operatività utile nel caso concreto, in presenza di inammissibilità dell'impugnazione non censurata.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta rilievi critici effettivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
- La previsione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. non introduce un requisito del tutto nuovo, ma formalizza un principio già ricavabile dagli artt. 581 e 591 c.p.p. nel diritto vivente.
- Quando l'appello sia dichiarato inammissibile per difetto di specificità e tale statuizione non sia specificamente censurata, non può essere utilmente dedotta in cassazione la prescrizione maturata prima della decisione di secondo grado.
- Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso anche per manifesta infondatezza dei motivi che presuppongano l'erroneità di una disciplina processuale già vigente o consolidata.
- La rilevabilità officiosa dell'inammissibilità dell'impugnazione opera senza particolari formalità e impedisce l'esame nel merito delle censure incompatibili con tale esito processuale.
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