Cassazione Penale, Ordinanza n. 01387/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto il rigetto dell'istanza già deciso dal Tribunale di Alessandria in sede esecutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuta la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Alessandria, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la sua istanza diretta a ottenere un nuovo calcolo delle pene già espiate e l'applicazione del criterio di cui all'art. 78 c.p. alle pene relative a sentenze successive, in particolare a una sentenza del Tribunale di Catanzaro che lo aveva condannato a sei mesi per il reato di danneggiamento. Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato tramite dichiarazione all'ufficio matricola; analogamente, i motivi sono stati successivamente depositati e sottoscritti personalmente dal condannato, senza intervento di un difensore cassazionista. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Poiché l'atto risultava sottoscritto solo dal condannato, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per chiedere l'applicazione del criterio di calcolo delle pene già espiate e delle pene successive; la sentenza non ne sviluppa il contenuto nel merito, perché il ricorso è stato definito per inammissibilità formale.
È il reato per il quale una delle sentenze successive aveva irrogato la pena di sei mesi; il testo lo richiama solo per individuare il titolo di condanna oggetto dell'istanza esecutiva.
Prevede, dopo la modifica del 2017, che ricorso, memorie e motivi nuovi per cassazione debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.
spese processuali
La conseguenza economica automatica dell'inammissibilità del ricorso.
Cassa delle ammende
È la destinataria della somma equitativamente determinata in euro 3.000 in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non soddisfa il requisito e comporta inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio formale, la Corte non esamina il merito della doglianza relativa al calcolo esecutivo delle pene o all'applicazione dell'art. 78 c.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01105/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01111/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01117/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01118/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01123/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01124/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →