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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14006/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 28/09/2021 che aveva rigettato l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. contro l'ordinanza del G.I.P. dell'11/12/2020 che disponeva nei confronti del ricorrente la sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per un anno e il sequestro preventivo dei beni fino a concorrenza di euro 23.901,56. Il ricorrente deduceva: I) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alla qualificazione della fattispecie (sosteneva di essere in buona fede, di aver rimosso l'incompatibilità e che i fatti integravano al più l'art. 316-ter c.p.); II) mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari; III) nullità del sequestro preventivo per mancanza di fumus boni iuris e periculum in mora, per la presunta necessità di un decreto autonomo e per l'esecuzione del sequestro su beni di valore eccedente l'importo indicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati. Ha escluso la necessità di un decreto autonomo per disporre contestualmente misura cautelare personale e sequestro preventivo e ha osservato che l'eccezione sull'esecuzione del sequestro oltre l'importo indicato attiene alla fase esecutiva. Tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio sul punto, perché il Tribunale non ha adeguatamente motivato la scelta tra la configurazione della truffa aggravata e quella del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter), omettendo di spiegare se e in quale misura l'ente fosse stato indotto in errore o si fosse limitato a prendere atto di autocertificazioni. La decisione assorbe gli altri motivi e richiama l'onere motivazionale per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Regola la forma del procedimento richiamata in apertura (norma procedurale che disciplina le modalità di svolgimento del processo in casi straordinari, richiamata per la forma del procedimento)

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina l'appello cautelare e la possibilità di proporre appello contro le misure cautelari; utilizzata come rimedio impugnatorio esperito dal ricorrente

  • art. 316-ter c.p.

    Delimita il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche: rileva quando il soggetto ottiene un vantaggio economico a carico della collettività mediante dichiarazioni mendaci che l'ente si limita a prendere atto senza essere indotto in errore

  • art. 640-bis c.p.

    Riguarda la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; si distingue dall'art. 316-ter per la presenza dell'induzione in errore dell'ente erogatore

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e impone l'onere di una concisa motivazione anche circa il periculum in mora, soprattutto quando si anticipa l'effetto ablativo della confisca

  • art. 240 c.p.

    Rilevato in relazione alla confisca del profitto del reato come finalità del sequestro preventivo

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Indica la competenza per il giudizio di rinvio (norma procedurale sulla competenza per le misure cautelari e per i giudizi collegati)

  • art. 324, co. 5, c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per la competenza e per gli adempimenti conseguenti al rinvio disposti dalla Corte

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) si basa principalmente sul criterio dell'induzione in errore dell'ente: se l'ente è indotto in errore si configura la truffa; se l'ente si limita a prendere atto di autocertificazioni senza compiere verifiche autonome, può configurarsi l'art. 316-ter.
  • La qualificazione giuridica dei fatti richiede che il giudice motivi in modo chiaro e specifico le ragioni fattuali che lo portano a ritenere presente o assente l'induzione in errore dell'ente e l'esistenza di un'erogazione indebitamente percepita.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa anche sul periculum in mora, giustificando la necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto al giudizio definitivo.
  • La misura cautelare personale e la misura reale (sequestro) possono essere disposte contestualmente con un medesimo provvedimento, il quale assume natura promiscua (ordinanza per la personale, decreto per la reale). La pretesa necessità di un decreto autonomo è, in linea di principio, infondata.
  • Le contestazioni relative all'esecuzione concreta del sequestro (es. se siano stati sequestrati beni per un valore eccedente l'importo indicato) attengono alla fase esecutiva e vanno proposte dinanzi all'organo competente per l'esecuzione, non in sede di impugnazione cautelare dell'ordinanza.
  • Se il giudice di merito non chiarisce adeguatamente la qualificazione giuridica o la sussistenza dei requisiti per la misura cautelare, la Corte può annullare l'atto e rinviare per un nuovo esame motivato.

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