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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51398/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Surace ha impugnato per errore percettivo di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., sostenendo che la Corte di cassazione e la Corte di appello non avrebbero valutato l'omessa notifica della raccomandata a.r. inviata dal curatore per richiedere l'esibizione dei libri contabili. Ha dedotto che tale atto fosse prodromico alla responsabilità penale dell'amministratore e che, comunque, il reato fosse prescritto prima della sentenza di appello.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'errore prospettato non rientri nell'errore percettivo previsto dall'art. 625-bis c.p.p., essendo la scelta di valorizzare la mancata notifica della sentenza dichiarativa di fallimento (e non la comunicazione del curatore) imposta dalla normativa e dalla giurisprudenza. È stato precisato che l'obbligo del fallito di esibire le scritture contabili nasce con la notifica rituale della sentenza di fallimento prevista dagli artt. 16 e 17 della L. Fall., e non con l'invito del curatore. Quanto alla prescrizione, il termine era scaduto solo dopo la pronuncia della Corte d'appello del 30/06/2022 e dunque non ha inciso a favore del ricorrente. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, Legge Fallimentare

    delitto di bancarotta fraudolenta documentale

    Norma sostanziale che definisce il reato contestato: la sottrazione o occultamento delle scritture contabili integra il dolo specifico della bancarotta documentale

  • art. 625-bis, cod. proc. pen.

    Regola il rimedio per l'errore di fatto nel giudizio di legittimità; la Corte ha ritenuto che il vizio invocato non fosse un errore percettivo ma una valutazione, quindi non ammesso il rimedio

  • art. 16, n. 3, Legge Fallimentare

    "ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni..."

    Stabilisce l'obbligo di deposito delle scritture contabili a decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte ne trae che l'obbligo nasce con la notifica rituale della sentenza

  • art. 17, Legge Fallimentare

    "entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata... ed è comunicata per estratto... al curatore"

    Prevede la notifica rituale della sentenza di fallimento e la comunicazione per estratto; la Corte interpreta che solo la notifica rituale fa sorgere l'obbligo di esibizione delle scritture

  • art. 136 c.p.c.

    Norma sulla comunicazione per estratto; richiamata come parte del meccanismo di pubblicità della sentenza di fallimento

  • art. 137 c.p.c.

    Norma sulla notifica per ufficiale giudiziario e relativi destinatari, citata nel contesto delle notifiche del provvedimento fallimentare

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamata come riferimento sui soggetti cui può essere eseguita la notifica dell'ufficiale giudiziario; la Corte ricorda che notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario a soggetti indicati dall'art. 139 garantiscono la conoscenza della sentenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali

  • C. Cost. n. 186 del 2000 (richiamata)

    Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione e alla possibilità di condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è strettamente circoscritto: riguarda un errore percettivo nella lettura degli atti e non le divergenze di valutazione o di diritto. Non può sostituirsi alle impugnazioni ordinarie per contestare valutazioni di merito.
  • L'obbligo del fallito di depositare ed esibire le scritture contabili nasce con la notifica rituale della sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 16 e 17 L. Fall.); comunicazioni o inviti del curatore non sostituiscono tale effetto.
  • Per questioni relative alla validità delle notifiche rilevano le forme e i destinatari previste dal codice di procedura civile; notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario nei confronti dei soggetti indicati sono idonee a far sorgere gli effetti di legge.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto delle pronunce e delle impugnazioni: un ricorso dichiarato inammissibile non cancella gli effetti temporali delle decisioni che lo hanno preceduto; la valutazione della decorrenza può risultare determinante ma deve essere argomentata puntualmente.
  • Gli impugnanti che adducono ragioni ritenute manifestamente inammissibili o irrituali possono essere condannati non solo alle spese ma anche a sanzioni (Cassa delle ammende), per cui è prudente valutare attentamente la fondatezza procedurale prima di proporre ricorsi straordinari

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