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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28698/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso in primo grado. La controversia riguardava la prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico rispetto all'avviso di presa in carico dell'agente della riscossione. In particolare, il giudice d'appello aveva ritenuto valida la notifica valorizzando una copia conforme della comunicazione di avvenuto deposito prodotta dall'Ufficio in esito a ordinanza istruttoria. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., 366 c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che le copie documentali prodotte dall'Ufficio erano state disconosciute e che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul disconoscimento. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, travisamento della prova e violazione delle norme sulla notifica postale, assumendo l'irritualità della notificazione dell'avviso di accertamento per mancata prova delle formalità prescritte. Con il terzo motivo ha censurato la regolazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ma la censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il disconoscimento della copia deve essere specifico e non generico; ha invece rigettato il secondo motivo, dopo aver verificato dai fascicoli la presenza della raccomandata informativa e la regolarità degli adempimenti notificatori. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2719 c.c. per la disciplina della prova documentale e del valore delle riproduzioni/copie

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro e specifico, indicando in cosa la copia differisca dall'originale o negando l'esistenza dell'originale

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato a sostegno della doglianza sulla specificità del ricorso e sulla dedotta omissione di risposta

  • art. 112 c.p.c.

    evocato in relazione alla denunciata omessa pronuncia sul disconoscimento delle copie

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    usato come parametro per le censure di violazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 115 c.p.c.

    evocato in relazione al dedotto travisamento della prova

  • art. 8, comma 4, L. n. 890/1982

    richiamato quale norma sulla notificazione a mezzo posta e sulla prova degli adempimenti notificatori

  • art. 14 L. n. 890/1982

    richiamato insieme all'art. 8, comma 4, per la regolarità della notifica postale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la censura sulle spese di lite

Massime di principio

  • In tema di prova documentale, la contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere specifica e univoca: non bastano contestazioni generiche o onnicomprensive per ridurre l'efficacia probatoria della copia.
  • Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. è validamente effettuato quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale oppure si neghi l'esistenza stessa dell'originale.
  • Quando la regolarità della notificazione di un atto impositivo è contestata, il giudice di merito può verificare direttamente gli atti del fascicolo e, ove risulti prodotta la raccomandata informativa e gli ulteriori adempimenti prescritti, la notifica deve ritenersi regolare.
  • La doglianza sulle spese processuali resta assorbita quando la decisione di merito viene cassata per accoglimento di uno dei motivi principali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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