Cassazione Civile, Ordinanza n. 28698/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso in primo grado. La controversia riguardava la prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico rispetto all'avviso di presa in carico dell'agente della riscossione. In particolare, il giudice d'appello aveva ritenuto valida la notifica valorizzando una copia conforme della comunicazione di avvenuto deposito prodotta dall'Ufficio in esito a ordinanza istruttoria. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., 366 c.p.c. e 112 c.p.c., sostenendo che le copie documentali prodotte dall'Ufficio erano state disconosciute e che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul disconoscimento. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, travisamento della prova e violazione delle norme sulla notifica postale, assumendo l'irritualità della notificazione dell'avviso di accertamento per mancata prova delle formalità prescritte. Con il terzo motivo ha censurato la regolazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ma la censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il disconoscimento della copia deve essere specifico e non generico; ha invece rigettato il secondo motivo, dopo aver verificato dai fascicoli la presenza della raccomandata informativa e la regolarità degli adempimenti notificatori. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 2719 c.c. per la disciplina della prova documentale e del valore delle riproduzioni/copie
il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro e specifico, indicando in cosa la copia differisca dall'originale o negando l'esistenza dell'originale
richiamato a sostegno della doglianza sulla specificità del ricorso e sulla dedotta omissione di risposta
evocato in relazione alla denunciata omessa pronuncia sul disconoscimento delle copie
usato come parametro per le censure di violazione di legge
richiamato per la censura di omessa pronuncia
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo
evocato in relazione al dedotto travisamento della prova
art. 8, comma 4, L. n. 890/1982
richiamato quale norma sulla notificazione a mezzo posta e sulla prova degli adempimenti notificatori
richiamato insieme all'art. 8, comma 4, per la regolarità della notifica postale
richiamato per la censura sulle spese di lite
Massime di principio
- In tema di prova documentale, la contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere specifica e univoca: non bastano contestazioni generiche o onnicomprensive per ridurre l'efficacia probatoria della copia.
- Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. è validamente effettuato quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale oppure si neghi l'esistenza stessa dell'originale.
- Quando la regolarità della notificazione di un atto impositivo è contestata, il giudice di merito può verificare direttamente gli atti del fascicolo e, ove risulti prodotta la raccomandata informativa e gli ulteriori adempimenti prescritti, la notifica deve ritenersi regolare.
- La doglianza sulle spese processuali resta assorbita quando la decisione di merito viene cassata per accoglimento di uno dei motivi principali.
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