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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44635/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.: il Procuratore generale deduceva che il Tribunale, nell'ambito di un patteggiamento per il reato previsto dall'art. 187 cod. strada (commi 1 e 1-bis), aveva omesso di applicare due sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla normativa: la revoca della patente di guida (art. 187, comma 1-bis) e la confisca del veicolo indicato nell'imputazione, di proprietà dell'imputata (art. 187, comma 2, lett. c). Si contestava quindi l'omessa statuizione di misure che la legge impone come obbligatorie e non discrezionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante i limiti introdotti dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p. in materia di impugnazioni di patteggiamento, perché la censura riguardava sanzioni amministrative accessorie autonome. Ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente, eliminando tale statuizione sostitutiva. La Corte ha quindi applicato direttamente la revoca della patente di guida prevista dall'art. 187, comma 1-bis, e ha disposto la confisca del veicolo (Fiat Panda indicata in sentenza), ritenendo obbligatoria tale misura ai sensi dell'art. 187 c.d.s. La Cassazione ha motivato che, trattandosi di statuizioni di carattere obbligatorio e non discrezionale, poteva provvedere direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie espressamente previste come obbligatorie dalla legge (es. revoca della patente, confisca del veicolo) devono essere disposte dal giudice anche nel patteggiamento; non possono essere sostituite con misure più lievi se la norma non lo consente.
  • Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile per censurare l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie autonome, nonostante le limitazioni introdotte dalla riforma del 2017, quando la questione riguarda statuizioni di carattere non discrezionale.
  • Quando il giudice di merito omette di applicare una sanzione accessoria obbligatoria, la Corte di Cassazione può, nei casi previsti dall'art. 620 c.p.p., provvedere direttamente senza rinvio, se la misura non richiede valutazioni di merito discrezionali.
  • È necessario verificare sempre la natura della sanzione accessoria (obbligatoria vs discrezionale) e la titolarità del bene (proprietà del veicolo) perché tali elementi influiscono sull'obbligatorietà della misura e sulla possibilità di provvedere in sede di cassazione.
  • Il ruolo del prefetto è meramente esecutivo rispetto alla confisca disposta dal giudice penale; la pronuncia di confisca deve quindi essere adottata in sentenza e non può essere delegata alla sola fase amministrativa.

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