Cassazione Penale, Sentenza n. 44635/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.: il Procuratore generale deduceva che il Tribunale, nell'ambito di un patteggiamento per il reato previsto dall'art. 187 cod. strada (commi 1 e 1-bis), aveva omesso di applicare due sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla normativa: la revoca della patente di guida (art. 187, comma 1-bis) e la confisca del veicolo indicato nell'imputazione, di proprietà dell'imputata (art. 187, comma 2, lett. c). Si contestava quindi l'omessa statuizione di misure che la legge impone come obbligatorie e non discrezionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante i limiti introdotti dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p. in materia di impugnazioni di patteggiamento, perché la censura riguardava sanzioni amministrative accessorie autonome. Ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente, eliminando tale statuizione sostitutiva. La Corte ha quindi applicato direttamente la revoca della patente di guida prevista dall'art. 187, comma 1-bis, e ha disposto la confisca del veicolo (Fiat Panda indicata in sentenza), ritenendo obbligatoria tale misura ai sensi dell'art. 187 c.d.s. La Cassazione ha motivato che, trattandosi di statuizioni di carattere obbligatorio e non discrezionale, poteva provvedere direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p.
Norme richiamate
art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
art. 187, comma 1 e comma 1-bis
La Corte ha interpretato il comma 1-bis come imponendo la revoca della patente per il fatto contestato, senza possibilità per il giudice di optare per la misura meno grave della sospensione.
art. 187, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
art. 187, comma 2, lett. c)
La confisca del veicolo è stata ritenuta una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria che il giudice penale deve disporre nella sentenza di condanna o di patteggiamento; il prefetto ha compiti esecutivi.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal Procuratore generale in relazione all'omessa applicazione delle sanzioni accessorie.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e art. 1, comma 51, legge n. 103/2017
art. 448, comma 2-bis; art. 1, comma 51, legge 103/2017
La Corte ha ritenuto applicabile la limitazione alle impugnazioni del patteggiamento ratione temporis, ma ha escluso che la novella precluda la censura relativa a sanzioni amministrative accessorie autonome.
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di esprimere statuizioni richieste dalle parti quando si tratta di misure che non richiedono valutazioni discrezionali; la Corte ha usato tale potere per applicare direttamente revoca e confisca.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie espressamente previste come obbligatorie dalla legge (es. revoca della patente, confisca del veicolo) devono essere disposte dal giudice anche nel patteggiamento; non possono essere sostituite con misure più lievi se la norma non lo consente.
- Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile per censurare l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie autonome, nonostante le limitazioni introdotte dalla riforma del 2017, quando la questione riguarda statuizioni di carattere non discrezionale.
- Quando il giudice di merito omette di applicare una sanzione accessoria obbligatoria, la Corte di Cassazione può, nei casi previsti dall'art. 620 c.p.p., provvedere direttamente senza rinvio, se la misura non richiede valutazioni di merito discrezionali.
- È necessario verificare sempre la natura della sanzione accessoria (obbligatoria vs discrezionale) e la titolarità del bene (proprietà del veicolo) perché tali elementi influiscono sull'obbligatorietà della misura e sulla possibilità di provvedere in sede di cassazione.
- Il ruolo del prefetto è meramente esecutivo rispetto alla confisca disposta dal giudice penale; la pronuncia di confisca deve quindi essere adottata in sentenza e non può essere delegata alla sola fase amministrativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44606/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44607/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44611/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44612/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44614/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44615/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →