Cassazione Civile, Ordinanza n. 35554/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
Due professionisti avevano chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per compensi asseritamente maturati per numerose attività legali svolte in favore della società poi fallita: assistenza e consulenza per la predisposizione e proposizione di una proposta di concordato preventivo, attività giudiziali e stragiudiziali connesse, e redazione di contratti e atti relativi a un'operazione di leveraged buy out e al conferimento di ramo d'azienda. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo alcuni crediti in privilegio ma non in prededuzione e respingendo una parte delle domande. I professionisti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: contestavano, in sintesi, la ritenuta non riferibilità alla società di due pattuizioni scritte sul compenso, la negata prededuzione dei compensi per l'attività svolta in funzione del concordato, il mancato riconoscimento di un credito per attività stragiudiziale che assumevano provata, e la compensazione integrale delle spese. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la motivazione con cui il tribunale aveva rigettato l'eccezione di inadempimento, sostenendo che vi fosse prova della partecipazione dei professionisti a condotte fraudolente e comunque della loro conoscenza delle irregolarità che avevano portato all'annullamento del concordato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato, nei limiti indicati, il ricorso incidentale del fallimento e ha conseguentemente assorbito tutti i motivi del ricorso principale. Ha affermato che il tribunale aveva erroneamente richiesto una "prova evidente" dell'inadempimento dei professionisti, mentre, secondo il principio già enunciato dalle Sezioni Unite, il credito del professionista incaricato per l'accesso al concordato preventivo può essere escluso dal concorso nel successivo fallimento se risulta, sulla base delle prove acquisite, l'inadempimento o la partecipazione ad attività fraudolente del debitore. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di verifica del passivo, il curatore che solleva eccezione di inadempimento deve allegare e provare il titolo negoziale e la non corretta esecuzione della prestazione, mentre incombe sul professionista dimostrare l'esatto adempimento o la dipendenza dell'esito negativo da fattori esogeni. Il decreto del tribunale è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma violata in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti decisivi
richiamato come norma violata in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato per il riparto dell'onere della prova, in particolare sull'eccezione di inadempimento
richiamato nel primo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum
richiamato nel primo motivo in relazione all'attività professionale
richiamati nel primo motivo connessamente alla rappresentanza della società
richiamato nel primo motivo connessamente alla fase di liquidazione societaria
richiamati nel primo motivo connessamente alla nomina del liquidatore e agli effetti della liquidazione
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi
richiamati dal ricorrente principale in tema di verifica del passivo
richiamati dal ricorrente principale in tema di insinuazione al passivo
richiamato dal ricorrente principale in tema di prededuzione
richiamati in relazione al concordato preventivo
richiamato dal tribunale per la collocazione privilegiata dei compensi professionali
richiamato dal fallimento in via subordinata come possibile revocatoria delle pattuizioni sui compensi
richiamato in tema di tempestività del controricorso e ricorso incidentale
richiamato dalla Corte per escluderne l'applicazione nel giudizio di cassazione alle questioni assorbite
richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, l'eccezione di inadempimento del curatore segue i canoni della responsabilità contrattuale: il curatore deve allegare il titolo e contestare specificamente la non corretta esecuzione della prestazione, mentre il professionista deve provare l'esatto adempimento o la dipendenza dell'esito negativo da fattori esterni imprevedibili.
- Il credito del professionista incaricato per attività funzionali all'accesso al concordato preventivo può essere escluso dal successivo fallimento quando risulti, sulla base delle prove acquisite, l'inadempimento del professionista o la sua partecipazione ad attività fraudolente del debitore.
- Il giudice di merito non può richiedere una prova "evidente" o particolarmente rafforzata dell'inadempimento se la regola applicabile è quella ordinaria del riparto dell'onere probatorio e della valutazione delle prove secondo i canoni di legge.
- Nel giudizio di cassazione, le questioni assorbite dal giudice di merito e non riproposte non si considerano coperte da giudicato implicito per effetto dell'art. 346 c.p.c., potendo essere riesaminate nel giudizio di rinvio in caso di cassazione della decisione impugnata.
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