Cassazione Penale, Sentenza n. 23240/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti deducevano violazione di legge (art. 606 co.1 lett. b) e e) c.p.p. in relazione all'art. 163 c.p.) perché la Corte territoriale aveva negato la sospensione condizionale della pena ritenendo che la conversione della pena pecuniaria, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p., facesse superare il limite previsto per la concessione del beneficio. Confrontavano tale decisione con la modifica introdotta dalla L. n. 145/2004 al primo comma dell'art. 163 c.p., che consente al giudice di sospendere la sola pena detentiva se questa, di per sé, non supera il limite legale, ordinando l'esecuzione della pena pecuniaria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la parte della sentenza di appello relativa al diniego della sospensione condizionale. Ha ritenuto illegittimo il rifiuto motivato esclusivamente dal ragguaglio della multa ai fini del superamento del limite. Acquisiti i certificati penali (da cui risultava la incensuratezza), la Corte ha concesso la sospensione condizionale della pena limitatamente alla sola pena detentiva per entrambi gli imputati; la pena pecuniaria (multa) resta immediatamente eseguibile.
Norme richiamate
co. 1 modificato dalla L. n. 145/2004
Dopo la modifica del 2004 il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva se questa di per sé non eccede il limite previsto per il beneficio, ordinando l'esecuzione della pena pecuniaria; pertanto il superamento del limite dovuto al ragguaglio della multa non è di per sé ostativo alla concessione della sospensione della detentiva.
Prevede il ragguaglio della pena pecuniaria ai fini dei limiti di legge; la Corte territoriale aveva applicato tale ragguaglio per valutare il limite, ma la Cassazione ha precisato che tale ragguaglio non impedisce automaticamente la sospensione della sola pena detentiva ai sensi dell'art. 163.
art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme processuali e alla insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione; in questo caso utilizzati per censurare la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso il beneficio in violazione dell'art. 163 c.p.
Ha modificato il primo comma dell'art. 163 c.p. introducendo la possibilità di sospendere la sola pena detentiva quando questa, di per sé, non supera il limite per la sospensione condizionale.
Massime di principio
- La conversione della multa in termini equivalenti di pena non determina automaticamente il divieto di sospensione condizionale della sola pena detentiva dopo la modifica dell'art. 163 c.p. operata dalla L. n. 145/2004.
- Se la pena detentiva, considerata da sola, non eccede il limite legale per la sospensione, il giudice deve valutare la concessione della sospensione limitatamente alla detenzione e può ordinare l'esecuzione della pena pecuniaria.
- Il diniego della sospensione motivato esclusivamente sul superamento del limite in seguito al ragguaglio della multa è illegittimo e può essere annullato in Cassazione.
- La condizione personale dell'imputato (es. assenza di precedenti, certificati penali) è rilevante nella valutazione prognostica per la concessione del beneficio: quando risulta favorevole, la Corte può concedere direttamente la sospensione limitata alla detenzione.
- In ricorsi per cassazione concernenti la sospensione condizionale, è utile richiamare esplicitamente l'art. 163 c.p. nella sua formulazione post L. n. 145/2004 per contestare motivazioni che si fondano solo sul ragguaglio delle pene pecuniarie.
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