Cassazione Penale, Ordinanza n. 23062/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo il mancato riconoscimento della non punibilità ex artt. 56, comma 3, e 49, comma 2, c.p., in relazione a una condotta che egli riteneva non integrare il reato consumato. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, senza specifica deduzione di travisamento della prova e senza reali censure di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte di merito aveva logicamente valorizzato che l'imputato aveva tentato di entrare nell'abitazione della persona offesa forzando una finestra e si era allontanato solo per la presenza di altre persone, con motivazione congrua e conforme a diritto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché formulato in modo generico e diretto solo a sollecitare un diverso apprezzamento di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa per sostenere la non punibilità del tentativo non idoneo o dell'azione non punibile, ma la censura è stata respinta perché la motivazione di merito era congrua.
richiamato dalla difesa per invocare l'inefficacia o inidoneità dell'azione; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti prospettati dal ricorrente.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata quale base per la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, salvo che sia dedotto e dimostrato un effettivo travisamento della prova.
- La mancata accoglienza della tesi sulla non punibilità per tentativo o per inidoneità dell'azione è corretta quando il giudice di merito abbia accertato una condotta univocamente diretta alla consumazione del reato e abbia motivato in modo logico e coerente.
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche deve contenere censure specifiche e non può risolversi in affermazioni generiche o nella mera richiesta di una diversa lettura dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, se l'impugnazione è colposamente proposta, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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