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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28471/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Duplice ricorso per cassazione: (1) Avv. Michele Alfano ha censurato la motivazione del Tribunale come omessa, contraddittoria e illogica in relazione alle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di recidiva e al "tempo silente" (art. 292 c.p.p.) ritenuto non valutato; ha contestato la violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. sull'attualità del pericolo di reiterazione, l'omessa considerazione di prove difensive (consulenza che smentirebbe la presenza dell'arma, dichiarazioni delle presunte parti lese) e l'erroneo rilievo di una misura di sicurezza della casa di lavoro poi revocata. (2) Avv. Matteo Murgo ha sostenuto la violazione degli artt. 274 e 275 (comma 4) c.p.p. per mancata considerazione dell'età ultrasettantenne del ricorrente e la violazione dell'art. 275 comma 3-bis c.p.p. per carenza motivazionale nella valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari e per la mancata considerazione di elementi che superassero la presunzione di pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto i motivi generici e prive di un adeguato confronto con la motivazione del Tribunale, nonché manifestamente infondati. Ha confermato che non sono emersi "fatti nuovi" idonei a modificare il quadro probatorio o a far venire meno le esigenze cautelari; ha condiviso la valutazione del Tribunale che il breve lasso di tempo dalla custodia cautelare non giustifica la sostituzione della misura (tempo silente non significativo) e ha richiamato elementi emersi durante la custodia (es. introduzione di un cellulare in carcere) e profili di contesto (ruolo della moglie, zona di possibile svolgimento degli arresti domiciliari) che rendevano non adeguata la misura dei domiciliari. La Corte ha inoltre rilevato che la successiva sostituzione con arresti domiciliari (06/06/2025) ha reso privo di interesse il ricorso relativo all'applicazione originaria della custodia per l'ultrasettantenne. Decisione: ricorsi inammissibili; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per delimitare i limiti della motivazione riprodotta nei ricorsi; la Corte osserva che i motivi sono esposti nei limiti strettamente necessari ai sensi di tale disposizione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Riferito al "tempo trascorso dalla commissione del reato"; la Corte ha ritenuto che il breve periodo tra applicazione della custodia e riesame non costituisse un 'tempo silente' significativo capace di mutare il quadro cautelare.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che richiede l'attualità del pericolo di reiterazione; il ricorrente contestava la mancata valutazione, ma la Corte ha considerato che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la persistenza del pericolo alla luce degli elementi disponibili.

  • art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Si riferisce alla presunzione di adeguatezza di misure meno afflittive (es. domiciliari) e agli oneri valutativi del giudice; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente la non applicabilità degli arresti domiciliari nel caso concreto.

  • art. 275, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma che impone una particolare considerazione per l'età del soggetto (ultrasettantenne); la Corte ha rilevato che, pur tenendo conto dell'età, il Tribunale ha motivato perché la custodia fosse comunque necessaria e che la successiva sostituzione ha reso irrilevante l'interesse all'impugnazione.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma richiamata nel testo in riferimento a plurime contestazioni nella zona indicata per gli arresti domiciliari; utilizzata per valutare il contesto di pericolosità e la pertinenza dei domiciliari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il versamento a titolo di ammenda in caso di rigetto/inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente a 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca o la modifica di una misura cautelare già decisa è necessario allegare e provare fatti nuovi e specifici idonei a incidere significativamente sul quadro probatorio: censure generiche o critiche alla valutazione del merito indiziario sono inammissibili.
  • Il cosiddetto "tempo silente" è rilevante solo se il periodo trascorso e gli elementi new presentati sono sufficienti a dimostrare una riduzione del pericolo di reiterazione; un breve intervallo senza fatti nuovi difficilmente giustifica la sostituzione della misura.
  • Nelle valutazioni sulla possibilità di applicare gli arresti domiciliari ex art. 275 c.p.p. il giudice deve motivare concretamente l'eventuale inadeguatezza dei domiciliari rispetto al contesto personale e territoriale dell'indagato (es. compagine familiare, luogo indicato per i domiciliari, precedenti comportamenti in custodia).
  • L'età avanzata (ultrasettantenne) è un elemento da considerare, ma non travolge automaticamente la valutazione delle esigenze cautelari: deve essere bilanciata con la gravità degli addebiti e con elementi di pericolosità concreti.
  • Se, dopo l'applicazione della custodia cautelare, la misura viene effettivamente sostituita con gli arresti domiciliari, l'interesse a impugnare l'originaria custodia può venire meno per l'ultrasettantenne, salvo che sussista interesse ad ottenere riparazione per custodia ingiustamente subita.

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