Cassazione Civile, Ordinanza n. 23437/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta davanti al Giudice di Pace per il danno asseritamente derivato da oltre dieci ore di attesa nella fase di rientro di un viaggio organizzato. La domanda veniva rigettata in primo grado per prescrizione del credito ex art. 418 cod. nav. In appello, il Tribunale dichiarava inammissibile il gravame ritenendo che il difensore dell'originario attore, nel frattempo deceduto prima del deposito della sentenza di primo grado, fosse privo di ius postulandi. Il difensore ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 83 e 182, comma 2, c.p.c., perché il decesso della parte, non dichiarato né notificato, non avrebbe fatto venir meno il potere rappresentativo del difensore, che avrebbe potuto proporre appello; inoltre il giudice avrebbe dovuto disporre la sanatoria del vizio mediante integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi; 2) violazione dell'art. 300 c.p.c., sostenendo di avere legittimazione a proseguire il processo in mancanza di comunicazione del decesso; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., perché la condanna alle spese a suo carico sarebbe illegittima, non essendo la procura inesistente ma, al più, inefficace per effetto della morte del mandante. Le resistenti eccepiscono, tra l'altro, improcedibilità del ricorso e difetto di litisconsorzio necessario per mancata partecipazione degli eredi.
La decisione
La Corte rigetta le eccezioni preliminari di improcedibilità e di litisconsorzio necessario. Accoglie però i motivi del ricorso, affermando che il Tribunale ha erroneamente ritenuto insussistente lo ius postulandi del difensore. Richiama il principio di ultrattività del mandato alle liti elaborato dalle Sezioni Unite: se l'evento morte non è dichiarato o notificato nelle forme di legge, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato; tale regola vale anche nella fase di impugnazione. Ne consegue che l'appello non era inammissibile per difetto di rappresentanza e che la condanna del difensore alle spese, fondata sull'erroneo presupposto dell'inesistenza della procura, non poteva essere mantenuta. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
ai fini della procedibilità rileva il deposito del ricorso e dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, non essendo necessario che l'attestazione sia contestualmente depositata se poi venga depositata nei termini
la dedotta violazione del litisconsorzio necessario non è ravvisabile se l'eccipiente non dimostra l'esistenza dei litisconsorti pretermessi e i presupposti della loro partecipazione
la procura alle liti non viene meno automaticamente, ai fini dell'impugnazione, per il solo decesso della parte quando l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi di legge
invocato dal ricorrente per la sanatoria del vizio processuale e l'integrazione del contraddittorio
in caso di morte della parte costituita a mezzo difensore, se l'evento non è dichiarato o notificato, opera l'ultrattività del mandato alla lite e il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato
la notificazione della sentenza al procuratore è idonea a far decorrere il termine per impugnare nei confronti della parte deceduta o incapace, secondo la regola dell'ultrattività
è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace
richiamato dal giudice di pace come base della prescrizione del credito risarcitorio in materia di trasporto/viaggio
la condanna alle spese non può gravare sul difensore per il solo fatto che la procura abbia perso efficacia per morte del mandante, quando non ricorra un'ipotesi di inesistenza della procura
Massime di principio
- Quando una parte costituita a mezzo difensore muore e l'evento non viene dichiarato o notificato nelle forme previste dall'art. 300 c.p.c., opera il principio di ultrattività del mandato alle liti: il difensore continua a rappresentarla come se l'evento non si fosse verificato, anche nelle fasi successive e nel giudizio di impugnazione.
- In presenza di ultrattività del mandato, il difensore munito di procura valida anche per i gradi successivi è legittimato a proporre impugnazione per la parte colpita dall'evento, salvo che si tratti di ricorso per cassazione, per il quale è necessaria procura speciale.
- La notificazione della sentenza al procuratore della parte deceduta o incapace è idonea a far decorrere il termine per impugnare, e l'impugnazione notificata presso il procuratore resta ammissibile anche se la parte notificante conosceva l'evento.
- L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio richiede che chi la solleva indichi i soggetti asseritamente pretermessi e provi i presupposti di fatto e di diritto della loro qualità di litisconsorti necessari; in difetto, il giudice non può dichiarare la violazione dell'art. 102 c.p.c.
- La condanna alle spese a carico del difensore non può essere fondata sull'erroneo presupposto dell'inesistenza della procura quando si tratti, invece, di procura divenuta inefficace per effetto della morte del mandante.
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