Cassazione Penale, Sentenza n. 36204/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la determinazione della pena operata dalla Corte d'Appello di Torino: l'imputato contestava che, dopo l'assoluzione dal capo a) (art. 494 c.p., per il quale era contestato anche il nesso teleologico ex art. 61 n.2 c.p.), la Corte non avesse eliminato la quota di pena corrispondente al reato assolto e, nella rinnovata determinazione della pena per il reato residuo (art. 615-ter c.p.), non avesse escluso l'effetto dell'aggravante derivante dal nesso teleologico collegato al reato per cui era intervenuta assoluzione; inoltre si censurava la motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche già riconosciute e le aggravanti (in particolare la recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di appello: sebbene la motivazione avesse indicato la necessità di diminuire la pena per la quota relativa al capo assolto (un mese), il dispositivo aveva poi fissato una pena superiore a quella inflitta in primo grado. La Corte ha affermato che, ove la motivazione esprima in maniera chiara e inequivocabile la volontà del giudice, può prevalere sulla discrepanza del dispositivo. Inoltre ha censurato l'omessa valutazione dell'effetto che l'eliminazione dell'aggravante del nesso teleologico (relativa al capo assolto) avrebbe potuto avere sul bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p. con le attenuanti generiche e la restante aggravante (recidiva). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino; le restanti statuizioni sono state confermate.
Norme richiamate
Articolo relativo al delitto per cui l'imputato è stato assolto; la Corte ha ritenuto che, essendo stato assolto per questo capo (fatto non sussiste), la relativa quota di pena e le aggravanti collegate a quel reato non potessero influire sul calcolo della pena per i reati residui.
Articolo relativo al reato residuo per il quale è stata determinata la pena di condanna. La Corte ha richiesto che nella nuova determinazione venga tenuto conto dell'eliminazione delle aggravanti connesse al capo assolto.
Riferimento all'aggravante del nesso teleologico (finalizzazione del reato a commettere un altro reato). La Corte ha ritenuto che l'aggravante connessa al capo per il quale si è assolti non può persistere nella quantificazione della pena per i reati residui.
Norma che disciplina il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti. La Corte ha rilevato l'obbligo di motivare specificamente l'equivalenza o il prevalere delle attenuanti sulle aggravanti residue: l'omessa considerazione di come l'eliminazione di un'aggravante possa influire sul bilanciamento comporta vizio da annullamento.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 comma 12-ter (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)
requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27
Norma procedurale che ha consentito la requisitoria scritta del Procuratore generale in sede di Cassazione; richiamata nel procedimento ma non decisiva sul merito sostanziale della questione sanzionatoria.
Massime di principio
- Se una corte d'appello assolve un imputato da uno dei capi di imputazione, deve eliminare dalla determinazione della pena la quota di pena e le aggravanti strettamente riferibili a quel capo; l'omissione può portare ad annullamento parziale.
- In caso di discrepanza tra dispositivo e motivazione, la motivazione può prevalere se esprime in modo chiaro e inequivocabile la volontà del giudice; tuttavia l'apparente contrasto può giustificare la correzione o la riforma della decisione a tutela del principio di ragionevolezza e coerenza del giudizio.
- Quando un'aggravante è collegata teleologicamente a un reato per cui si è stati assolti, quella aggravante non deve essere utilizzata nel bilanciamento con le attenuanti riguardante i reati residui.
- Il giudice è obbligato a motivare il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.); l'assenza di motivazione su come la rimozione di un'aggravante incida sul giudizio di equivalenza può determinare l'annullamento della determinazione della pena.
- L'annullamento può essere limitato al profilo sanzionatorio se gli altri aspetti del giudizio (responsabilità, risarcimento, ecc.) sono stati confermati; in tal caso la causa viene rinviata per una nuova determinazione della pena.
- In appello e in cassazione è necessario quantificare e motivare espressamente eventuali riduzioni o eliminazioni di pena derivanti da assoluzioni parziali, indicando la relativa misura e l'impatto sul complesso sanzionatorio.
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