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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16405/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una società aveva ottenuto, in un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato, la condanna della controparte ad arretrare un muretto e alcune fioriere rispetto a un lucernario, in modo da non pregiudicare la luce e l'aria dell'immobile sottostante. Sulla base di quel titolo, la creditrice notificava precetto. Il debitore proponeva opposizione all'esecuzione sostenendo la genericità e l'inattuabilità del titolo, perché la sentenza non fissava in modo numerico la distanza da rispettare. In primo grado l'opposizione era stata accolta; in appello la decisione veniva riformata, ritenendo che la determinazione concreta della misura dell'arretramento potesse essere affidata alle modalità esecutive ex artt. 612 e 613 c.p.c. Il ricorso per cassazione censurava la motivazione della Corte d'appello come erronea e illogica, deducendo in sostanza l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione delle norme sull'esecuzione degli obblighi di fare, perché, secondo il ricorrente, un titolo privo di indicazioni quantitative sarebbe ineseguibile e la quantificazione non potrebbe essere rimessa all'ufficiale giudiziario o a una c.t.u.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura, formalmente inquadrata come omesso esame di un fatto decisivo, non dimostrasse una motivazione incomprensibile o contraddittoria; neppure era fondata la prospettazione di violazione degli artt. 612 e 613 c.p.c. La Corte ha spiegato che, nell'esecuzione di un obbligo di fare quale l'arretramento di manufatti, occorre distinguere tra contenuto dell'obbligo, che deve risultare dal titolo esecutivo, e modalità di esecuzione, che possono essere determinate dal giudice dell'esecuzione. Nel caso concreto, il titolo stabiliva già l'obbligo di arretrare i manufatti per non compromettere luce e aria del lucernario, mentre la misura quantitativa dell'arretramento rientrava nelle modalità esecutive. Il ricorso incidentale, proposto dalla resistente in via subordinata, è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    La censura proposta è stata letta come deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, ma non è risultata idonea a evidenziare un vizio motivazionale effettivo.

  • artt. 612 e 613 c.p.c.

    Nell'esecuzione degli obblighi di fare, il giudice può determinare le modalità esecutive anche quando il titolo non quantifichi in modo numerico ogni dettaglio della prestazione, purché il contenuto dell'obbligo sia già determinato dal titolo.

  • art. 474 c.p.c.

    Viene richiamato per distinguere il contenuto dell'obbligo, che attiene alla liquidità del titolo esecutivo, dalle modalità di esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    Il provvedimento del giudice che definisce la controversia sulla portata del titolo e sull'ammissibilità dell'azione esecutiva ha natura sostanziale di sentenza in quanto incide sul diritto di procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare, il titolo deve individuare il contenuto essenziale dell'obbligazione; la precisazione concreta delle modalità operative può essere rimessa al giudice dell'esecuzione ex artt. 612 e 613 c.p.c.
  • La mancata indicazione nel titolo di una misura numerica esatta non rende di per sé il titolo ineseguibile, se l'obbligo e la sua funzione sono comunque determinabili dal decisum e dal contesto accertato.
  • In sede di legittimità, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una mera critica della logicità della motivazione, se non emerge una reale incomprensibilità o contraddittorietà della decisione.
  • Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione che risolve una controversia sulla portata del titolo e sull'ammissibilità dell'esecuzione assume sostanza decisoria assimilabile a sentenza ed è impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame.
  • Quando il giudizio principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale proposto in via subordinata e condizionata resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoProve
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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