Cassazione Penale, Sentenza n. 23394/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Trapani che lo aveva condannato per omissione della presentazione della SCIA antincendio. Contestava la violazione degli articoli 16, commi 1 e 2 del d.lgs. 139/2006 richiamato dall'art. 4 del d.P.R. 151/2011 e deduceva vizio di motivazione: sosteneva che l'attività della "VMV Morning soc. coop. A r.l." non fosse ricompresa nell'elenco dell'Allegato I del d.P.R. e pertanto non fosse obbligata alla SCIA; inoltre affermava che il generatore non era collegato all'impianto elettrico e non era stato impiegato, per cui mancherebbe il requisito dell'impiego contestato dalla norma
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'obbligo di SCIA derivasse dall'art. 20, comma 1, d.lgs. 139/2006 in combinato con il d.P.R. 151/2011, che all'allegato I, punto 49, include i gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW e fino a 250 kW; quindi l'attività era soggetta all'obbligo di segnalazione. Ha aggiunto che la norma sanziona sia la detenzione che l'utilizzo del generatore, sicché l'assenza di collegamento o l'inesistenza di un impiego concreto non esclude la fattispecie. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 139/2006, articolo 20, comma 1
«chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2"
La Corte ha inteso la norma nel senso che l'omessa presentazione della SCIA è sanzionata per le attività indicate dal decreto (d.P.R. 151/2011); la sanzione si applica alle attività che comportano detenzione e/o impiego di materiali pericolosi o di impianti soggetti a prevenzione incendi
d.P.R. 151/2011, articolo 2, comma 2
Il regolamento definisce l'ambito di applicazione estendendo la disciplina a tutte le attività riportate nell'Allegato I; quindi l'elenco di tale allegato integra i casi soggetti a SCIA e controlli di prevenzione incendi
d.P.R. 151/2011, Allegato I, punto 49
Il punto 49 inserisce nell'ambito applicativo i "gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione" con potenza complessiva superiore a 25 kW e non superiore a 250 kW; pertanto generatori di tale potenza richiedono SCIA
d.lgs. 81/2008, articolo 55, comma 5, lettera d)
Norma richiamata nella sentenza di primo grado con riferimento a obblighi di sicurezza; citata quale base della condanna originaria insieme alle disposizioni antincendio
Stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale norma e disposto il pagamento in favore della Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
La pronuncia è richiamata in relazione al principio secondo cui non sempre si esenta il ricorrente dall'obbligo di contribuzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere elementi che dimostrassero l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sicché è stato confermato l'onere del versamento
Massime di principio
- Se l'attività esercitata rientra nell'elenco dell'Allegato I del d.P.R. 151/2011, sussiste l'obbligo di presentare la SCIA antincendio a prescindere da contestazioni formali sul richiamo all'art. 16 d.lgs. 139/2006
- La fattispecie di omissione della SCIA sanziona sia la detenzione sia l'impiego di impianti o prodotti pericolosi: la mera detenzione di un generatore soggetto a normativa antincendio può integrare l'illecito anche se non collegato o non effettivamente utilizzato
- Per contestare efficacemente l'applicazione della normativa antincendio occorre dimostrare che il bene o l'attività non rientrano nei parametri tecnici e di potenza indicati nell'Allegato I (es. potenza inferiore alla soglia prevista)
- Nei ricorsi che risultino manifestamente infondati o inammissibili possono essere addebitate al ricorrente le spese processuali e somme a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza e la documentazione tecnica prima di proporre impugnazioni
- In fase difensiva conviene produrre elementi tecnici (certificazioni di potenza, dichiarazioni di non detenzione/uso, documentazione tecnica sull'assenza di collegamento) per contrastare l'applicazione dell'Allegato I
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