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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44283/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la misura sostitutiva della detenzione domiciliare disposta con sentenza del G.u.p. di Lecce del 06/09/2022, per la reiterata frequentazione personale del coindagato Simeon Borisov. Il ricorrente contestava di non poter evitare gli incontri sulla strada quotidiana per la spesa, lamentava un presunto errore nel riconoscimento dell'aggravante richiamata (art. 416‑bis.1 c.p.), invocava l'art. 56 legge 24/11/1981 n.689 circa la possibilità di uscire per esigenze indispensabili (almeno quattro ore) e sosteneva che la conversione della pena residua in detentiva fosse illegittima: secondo il ricorrente la parte residua avrebbe dovuto convertirsi in semilibertà o altra pena sostitutiva più grave solo in presenza di attività di reinserimento e che il Magistrato di sorveglianza non potesse decidere circa l'esecuzione della condanna.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la competenza del magistrato di sorveglianza a decidere la revoca della detenzione domiciliare e la procedura impugnatoria prevista dall'art. 66 legge 689/1981 (applicazione dell'art. 666 c.p.p.). Sul merito la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito: il ricorrente è stato trovato fuori dalla propria abitazione in occasione di più violazioni, sempre in compagnia del coindagato BORISOV, senza giustificazione oggettiva e senza avviso all'autorità di vigilanza, e non ha indicato il supermercato di destinazione. La reiterazione e la gravità delle violazioni giustificavano la revoca e la conversione della pena nella detenzione; l'ordinanza conteneva adeguata motivazione per tale scelta discrezionale. Per effetto del rigetto è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 66 legge 24/11/1981 n. 689

    prevede la procedura di cui all'art. 666 c.p.p. e dispone che, in caso di revoca, la pena residua si converte nella pena detentiva sostitutiva ovvero in altra pena sostitutiva più grave

    La norma introduce una procedura speciale per la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare, con contraddittorio e possibilità di ricorso per cassazione; il magistrato che dispone la revoca ha discrezionalità nel convertire la pena residua in detenzione o in altra pena sostitutiva più grave, purché motivi la scelta.

  • d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (modifica legge 689/1981)

    Ha ribadito/precisato la speciale procedura di cui all'art. 66 per la revoca delle misure sostitutive, confermando il ruolo del magistrato di sorveglianza e l'applicabilità dell'art. 666 c.p.p.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma procedurale applicata per la trattazione in contraddittorio del provvedimento di revoca e come base per l'impugnazione in cassazione del relativo provvedimento.

  • art. 678 c.p.p.

    Norma generale sull'esecuzione delle misure, richiamata per evidenziare la specialità dell'art. 66 che deroga alla disciplina generale; non ostacola la procedura speciale prevista per la revoca.

  • art. 667 comma 4 c.p.p.

    Richiamato in quanto norma ordinaria in materia di esecuzione, ma la disposizione speciale di cui all'art. 66 prevale nel caso di revoca della detenzione domiciliare.

  • art. 56 legge 24/11/1981 n. 689

    "il detenuto, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e di salute, può uscire di casa per almeno quattro ore al giorno anche non continuative, secondo quanto stabilito dal giudice"

    Questa norma disciplina le uscite per esigenze indispensabili ma non impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare violazioni e reiterazioni che giustificano la revoca della misura; l'aspettativa di uscita non legittima comportamenti non giustificati o reiterati incontri con pregiudicati.

  • art. 55 legge 24/11/1981 n. 689

    Prevede la semilibertà e possibilità di conversione in altra pena sostitutiva più grave; la scelta concreta resta comunque rimessa alla discrezionalità motivata del magistrato che revoca.

  • art. 48 Ord. pen.

    Norma che disciplina attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, rilevata dal ricorrente come possibile alternativa, ma non vincolante rispetto alla discrezionalità della conversione della pena da parte del magistrato di sorveglianza.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamata dal ricorrente come aggravante; la Corte non ha ritenuto decisivo un errore formale sul richiamo dell'aggravante, poiché la decisione si fondava sulla prova della reiterazione e della frequenza con il coindagato.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Cass. Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024 (Rv. 285915)

    Giurisprudenza richiamata per confermare che la competenza a decidere sulla revoca della detenzione domiciliare spetta al magistrato di sorveglianza anche dopo le modifiche normative; sostiene l'applicazione della procedura speciale.

Massime di principio

  • Il magistrato di sorveglianza ha competenza a valutare e disporre la revoca della detenzione domiciliare o della semilibertà; la procedura prevista dall'art. 66 legge 689/1981 comporta contraddittorio e impugnabilità in Cassazione.
  • La revoca può essere disposta quando vi sia una reiterazione di violazioni delle prescrizioni (es. uscire dall'abitazione senza giustificazione, frequenti incontri con persone pregiudicate); la prova della reiterazione e della gravità giustifica la conversione in detenzione.
  • La conversione della pena residua nella pena detentiva o in altra pena sostitutiva più grave è una scelta discrezionale del magistrato che deve comunque essere motivata in modo chiaro in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni.
  • Richieste generiche o dichiarazioni non supportate da elementi oggettivi (es. non indicare il luogo verso cui ci si stava recando) hanno scarso valore probatorio: chi invoca un'esigenza di uscita deve fornire elementi verificabili.
  • L'esistenza di disposizioni che consentono uscite per esigenze indispensabili (art. 56 legge 689/1981) non esclude controlli e sanzioni se le uscite sono ingiustificate o reiterate in violazione delle condizioni imposte.
  • In casi di revoca, chi impugna deve concentrarsi sulla proporzionalità della misura e sulla mancanza di motivazione specifica del provvedimento; le questioni meramente formali o subvalenti rispetto ai fatti provati difficilmente ottengono accoglimento.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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