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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5636 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di mora relativo al recupero di IVA e accessori per l'anno d'imposta 1991. L'Agenzia e il Ministero, ricorrendo contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione di Pescara, del 20 gennaio 2009, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso, hanno formulato due censure: (1) violazione dell'art. 18 del processo tributario, sostenendo che il ricorso introduttivo fosse inammissibile perché non indicava l'ufficio dell'Agenzia delle entrate contro cui era diretto; (2) vizio di motivazione sulla prova della notifica dell'atto impositivo e sulla durata della riscossione, ritenuta dal giudice di merito eccessiva e lesiva del diritto di difesa, oltre che incompatibile con la prescrizione. L'importo dell'imposta o della pretesa non è indicato nel provvedimento.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, perché non aveva partecipato al giudizio d'appello ed era ormai estraneo al contenzioso tributario dopo l'istituzione delle agenzie fiscali. Ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia: l'ufficio destinatario del ricorso può essere individuato anche implicitamente, se gli elementi dell'atto consentono di identificarlo senza seri dubbi; inoltre, nel caso concreto l'ufficio che aveva ricevuto l'atto si era costituito senza indicare quale fosse l'ufficio competente, sicché il vizio era sanato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto il regime dell'art. 366-bis c.p.c., la censura di vizio motivazionale non conteneva il necessario autonomo momento di sintesi sui fatti controversi e decisivi; non poteva essere riqualificata come censura di violazione di legge, mancando anche il quesito di diritto. È rimasto quindi fermo l'annullamento dell'avviso di mora già confermato dalla Commissione regionale. Spese compensate tra contribuente e Ministero; l'Agenzia è stata condannata a pagare al contribuente 1.160 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 18, comma 2, lettera c), e comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992 (processo tributario)

    l'indicazione, prevista a pena d'inammissibilità dall'art. 18 proc. trib., dell'ufficio periferico o ente locale o concessionario contro il quale è diretto il ricorso, non richiede l'impiego di formule particolari, per cui può essere fatta anche per implicito mediante l'esposizione di dati od elementi che non lascino alcun serio dubbio sull'individuazione del soggetto convenuto in giudizio

    L'indicazione del destinatario del ricorso tributario non richiede una formula sacramentale: è sufficiente che l'atto, considerato nel suo complesso, consenta di identificarlo con certezza.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    nel vigore dell'art. 366-bis cod. proc. civ., il motivo per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità

    Per i ricorsi soggetti alla norma, il motivo di vizio motivazionale è inammissibile se non contiene una sintesi autonoma e chiara dei fatti controversi e decisivi e delle ragioni della lamentata omissione o insufficienza.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    l'art. 360, n. 5, nella formulazione introdotta dal n. 40 del 2006, prevede l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita a "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ossia a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, sono irrilevanti

    Il vizio motivazionale deve riguardare uno specifico fatto storico controverso e decisivo, non una questione giuridica o un'argomentazione. La censura che contesti soltanto l'applicazione di decadenza o prescrizione non soddisfa tale requisito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, e art. 366-bis c.p.c., in relazione al quesito di diritto

    Nè è possibile riqualificare il motivo come violazione di norme di diritto sostanziali, ostandovi l'art. 366 bis cod. proc. civ. che contiene la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione

    Un motivo formulato come vizio di motivazione non può essere trasformato in una censura di violazione di legge per eludere i requisiti di ammissibilità applicabili; per la censura di diritto era necessario formulare il quesito richiesto dalla disciplina allora vigente.

Massime di principio

  • Nel ricorso tributario, l'ufficio destinatario può essere indicato anche implicitamente, purché gli elementi dell'atto, in particolare l'atto impugnato e il luogo di notifica, permettano di identificarlo senza incertezza.
  • Se l'amministrazione eccepisce che è stata convenuta l'articolazione sbagliata senza indicare contestualmente quella competente, e l'ufficio destinatario si costituisce senza contestare la propria legittimazione o competenza, il vizio di identificazione può considerarsi sanato.
  • Le ripartizioni interne e le riorganizzazioni degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate non determinano, di per sé, un vizio processuale opponibile al contribuente: gli uffici periferici operano nell'ambito dell'Agenzia, cui sono riferibili gli effetti della controversia.
  • Nel regime dell'art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per vizio motivazionale deve includere un momento di sintesi autonomo che identifichi il fatto storico controverso e decisivo e spieghi in modo circoscritto il vizio; la sua mancanza comporta l'inammissibilità.
  • La contestazione dell'applicazione di una norma o di un istituto giuridico non equivale alla denuncia di un vizio motivazionale su un fatto storico e non può essere riqualificata d'ufficio per superare i requisiti formali del ricorso per cassazione.

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