Cassazione Civile, Ordinanza n. 25166/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento con cui rettificava la categoria catastale di un'unità immobiliare. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Roma, che lo aveva annullato per ritenuta inadeguatezza della motivazione. In appello, la CTR del Lazio aveva però dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Amministrazione finanziaria, ritenendola tardiva perché notificata il 16.9.2016, oltre il termine lungo semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che, ai fini del rispetto del termine per il notificante, rilevava la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario/alla posta, non quella di ricezione da parte del destinatario; nel caso concreto la distinta di spedizione recava timbro postale del 12.9.2016, quindi la notifica era tempestiva. Il contribuente resisteva eccependo l'inammissibilità della documentazione prodotta in cassazione e sostenendo che non fosse provata la data di spedizione, restando decisiva quella di ricezione del 16.9.2016.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo unico dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in base ai principi sulla notificazione e alla prova della tempestività nel giudizio tributario, la data rilevante per il notificante è quella di spedizione/consegna dell'atto al servizio postale, non quella di ricezione da parte del destinatario. Poiché dagli atti risultava una distinta di spedizione con timbro postale del 12.9.2016, la CTR non poteva considerare tardivo l'appello sulla base del solo giorno di ricezione del 16.9.2016. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge processuale.
art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all'art. 327 c.p.c. per il termine di impugnazione nel processo tributario.
il termine lungo per proporre impugnazione decorre dal deposito della sentenza e, per il notificante, la tempestività va valutata con riferimento al perfezionamento della notifica dal suo lato.
richiamato nel principio elaborato dalle Sezioni Unite sul perfezionamento della notificazione per il notificante.
art. 4, comma 3, L. n. 890/1982
richiamato nel principio costituzionalmente rimodulato sul momento perfezionativo della notifica a mezzo posta per il notificante.
richiamato come norma applicabile all'impugnazione nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, ai fini del rispetto del termine di impugnazione da parte del notificante, la notificazione si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, non con la ricezione dell'atto da parte del destinatario.
- Quando venga dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa, ma la parte ricorrente deve indicare in modo puntuale gli elementi necessari a individuare il fatto processuale e a consentirne il controllo.
- La prova della tempestiva notificazione dell'appello può essere fornita anche mediante distinta di spedizione delle raccomandate recante timbro datario postale, idonea ad attestare la consegna all'ufficio postale.
- È erroneo dichiarare tardiva un'impugnazione facendo riferimento alla sola data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, se dagli atti risulta una precedente data di spedizione entro il termine.
- Il principio del perfezionamento differenziato della notificazione opera anche ai fini del computo dei termini per le impugnazioni nel processo tributario.
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