Cassazione Civile, Ordinanza n. 27974/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una pubblica amministrazione aveva affidato a una società lavori di urbanizzazione in data 9 dicembre 2004. A seguito dell'arbitrato instaurato tra le parti, erano stati emessi un lodo parziale e un lodo definitivo che avevano accolto le domande di pagamento dell'appaltatrice. La pubblica amministrazione aveva impugnato i lodi davanti alla corte d'appello deducendo, da un lato, la nullità del lodo parziale per irregolare nomina degli arbitri e difetto di potestas iudicandi; dall'altro, per quanto ancora rileva, la nullità del lodo definitivo per violazione di norme di diritto sostanziale, con particolare riferimento all'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse stata dichiarata la tardività dell'iscrizione delle riserve e la conseguente decadenza del diritto azionato. La corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato, con due motivi, la sentenza della corte d'appello: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 829 c.p.c., lamentando che fosse stata ritenuta inammissibile la doglianza di nullità del lodo per error in iudicando sul merito; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 241, comma 15, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostenendo che la disciplina sopravvenuta sulla costituzione del collegio arbitrale avrebbe dovuto applicarsi, poiché il collegio non era ancora costituito al momento dell'entrata in vigore della norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, perché si uniformi al principio di diritto secondo cui, per stabilire l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito, occorre fare riferimento alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; pertanto, per una clausola compromissoria di diritto comune stipulata prima della riforma del 2006, nel silenzio delle parti resta ammissibile l'impugnazione del lodo anche per errores in iudicando. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata conteneva una ratio autonoma e non censurata, relativa alla tardività dell'eccezione di nullità del collegio arbitrale, con conseguente difetto di interesse all'esame del motivo. La corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma terzo; comma primo, n. 2; comma secondo nel testo previgente
La disciplina sulla impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto sul merito va letta in combinazione con la legge vigente al momento della convenzione di arbitrato; per le convenzioni anteriori alla riforma, nel silenzio delle parti l'impugnazione è ammissibile secondo il regime previgente, salvo autorizzazione a decidere secondo equità o dichiarazione di lodo non impugnabile.
art. 241, comma 15, d.lgs. n. 163 del 2006
La censura sulla sua violazione è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma non specificamente attaccata, relativa alla tardività dell'eccezione.
Era richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza del diritto azionato per tardività delle riserve, ma la Corte non si è pronunciata nel merito di tale profilo, limitandosi a cassare sul primo motivo.
Richiamato dalla giurisprudenza menzionata per escludere che il vizio di costituzione del collegio arbitrale sia assimilabile al vizio di costituzione del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della riforma del 2006, l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito va verificata in base alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, non alla disciplina vigente al momento dell'arbitrato.
- Per le convenzioni di arbitrato di diritto comune stipulate prima della riforma, in mancanza di una pattuizione che renda il lodo non impugnabile o attribuisca agli arbitri il giudizio secondo equità, resta ammissibile l'impugnazione per errores in iudicando sul merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non censuri tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché l'omessa critica di una ratio autonoma comporta difetto di interesse all'impugnazione.
- Il vizio relativo all'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale si colloca nell'ambito delle nullità del lodo e non equivale al difetto di potestas iudicandi in senso proprio.
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