Cassazione Civile, Ordinanza n. 20697/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice aveva agito per ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale collaboratrice domestica alle dipendenze della controparte, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo non provata l'esistenza del rapporto subordinato, valorizzando l'istruttoria orale e ritenendo che l'onere della prova gravasse sulla lavoratrice. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, commi 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello fosse incorsa in un travisamento della prova e avesse omesso una corretta valutazione unitaria delle testimonianze, incluse quelle rese dai testi della controparte; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 420, comma 1, c.p.c., lamentando che le spese di lite non fossero state compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che le doglianze non riguardavano un vero travisamento del fatto probatorio in sé, ma sollecitavano una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'apprezzamento di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura, sotto l'apparente veste di violazione di legge e motivazione apparente, mirava in realtà a una nuova lettura dei fatti. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il giudice di merito si era correttamente attenuto al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e il sindacato di legittimità sulle spese non consente di censurare la mancata compensazione se non nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto per le spese, poiché la resistente si era costituita senza svolgere attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il procedimento camerale non consente l'illustrazione orale delle difese richiesta dalla controricorrente, e non ricorrevano i presupposti per la trattazione in pubblica udienza.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
La ricorrente ha formalmente incardinato il primo motivo come violazione di legge e nullità della sentenza, ma la censura è stata ricondotta a un tentativo di rivalutazione del merito istruttorio.
La deduzione di violazione di tali norme è stata ritenuta non idonea a trasformare in errore di diritto una critica alla valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
La mancata compensazione delle spese non integra di per sé violazione censurabile in cassazione, salvo i limiti specifici previsti dalla disciplina delle spese.
La censura collegata alla disciplina dell'udienza nel rito del lavoro è stata ritenuta infondata o comunque non decisiva rispetto alla regolazione delle spese.
Il giudice di merito si è correttamente attenuto al principio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto è parametrato a quello previsto per il ricorso principale.
La Corte richiama la distinzione tra errore revocatorio e vizio deducibile in cassazione, osservando che l'errore sul dato probatorio oggettivo può essere rimediato con revocazione.
La questione del fatto probatorio controverso è distinta dal tema dell'onere della prova dei fatti da dimostrare; nel caso concreto l'onere probatorio gravava sulla lavoratrice.
Il travisamento della prova, nei ristretti casi ammessi, può rilevare come vizio processuale o sostanziale a seconda che attenga a un fatto processuale o sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il controllo sulle spese di lite in cassazione è limitato alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo in via residuale e rigorosa: occorre che l'errore riguardi il dato probatorio oggettivo, non l'inferenza logica o la valutazione del suo significato, che restano apprezzamenti del giudice di merito.
- Quando la censura mira, sotto l'etichetta di violazione di legge o di motivazione apparente, a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile o infondato in sede di legittimità.
- L'errore revocatorio e il vizio di cassazione vanno distinti: se l'errore cade sul fatto probatorio palese e non controverso, il rimedio è la revocazione; se invece riguarda la lettura del materiale probatorio e la scelta tra opposte ricostruzioni, la questione appartiene al merito.
- Nel giudizio di lavoro, chi agisce per l'accertamento della subordinazione deve provare i fatti costitutivi del rapporto dedotto in giudizio, e il mancato assolvimento di tale onere legittima il rigetto della domanda.
- In tema di spese di lite, il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica del rispetto del principio della soccombenza e del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; non è censurabile la scelta del giudice di merito di non compensare le spese, salvo violazioni specifiche della disciplina applicabile.
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