Cassazione Penale, Sentenza n. 16999/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) mancata assunzione di una "prova decisiva" perché la Corte territoriale non ha escusso come teste il passeggero che viaggiava sull'auto condotta dall'imputato; (2) erronea applicazione delle disposizioni dell'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis del codice della strada (contestata la qualificazione normativa e la sussistenza dell'aggravante relativa al nesso tra stato di ebbrezza e sinistro).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In fatto, la Corte d'appello aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: aveva escluso l'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 per mancato nesso tra ebbrezza e sinistro, ma aveva confermato la responsabilità di Alessandro Chillé per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) (tasso alcolemico accertato 1,6 g/l) rideterminando la pena in mesi quattro di arresto e €800 di ammenda. La Cassazione ha ritenuto che il mancato escussione del passeggero non configuri mancata assunzione di "prova decisiva" poiché non è indicato in quali circostanze il teste avrebbe riferito fatti tali da determinare certamente una pronuncia diversa; conseguentemente il motivo è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n.285, art. 186 (Codice della strada)
La Corte ha ritenuto sussistere il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi del comma 2, lett. b) dato il riscontro di tasso alcolemico pari a 1,6 g/l; l'aggravante prevista dal comma 2-bis richiede inoltre l'individuazione di un nesso tra lo stato di ebbrezza e la causazione del sinistro, nesso che la Corte d'appello ha escluso.
La norma è stata applicata per imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in favore dello Stato in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha modulato l'importo (€3.000) tenendo conto della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata per valutare la natura del ricorso e la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità prima di comminare l'onere pecuniario previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza su "prova decisiva" (Sez.4, n.6783 del 23/01/2014; Sez.3, n.9878 del 21/01/2020)
Secondo i precedenti citati la mancata assunzione di una "prova decisiva" è denunciabile in cassazione solo se l'esperimento probatorio avrebbe sicuramente determinato una pronuncia diversa o ne avrebbe intaccato la struttura portante; nel caso di specie tali condizioni non sono state dimostrate.
Massime di principio
- La mancata escussione di un testimone costituisce motivo valido in cassazione solo se è dimostrabile che la sua prova sarebbe stata decisiva, ossia avrebbe certamente prodotto un risultato processuale diverso.
- Per configurare l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, non è sufficiente accertare lo stato di ebbrezza: è necessario dimostrare anche un nesso causale tra tale stato e la causazione del sinistro.
- Un tasso alcolemico elevato (es. 1,6 g/l) costituisce prova dell'illecito previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), ma non automaticamente dell'aggravante collegata all'evento dannoso.
- In sede di cassazione la verifica è preminentemente di legittimità: i rilievi di merito e la valutazione della prova compiuta dalla Corte d'appello sono tutelati e difficilmente riesaminabili se non è dimostrata la rilevanza decisiva di elementi non acquisiti.
- Ricorrenti e difensori devono indicare con precisione quali fatti il teste avrebbe dichiarato e perché tali dichiarazioni avrebbero determinato certamente una diversa decisione, per superare il filtro di ammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte può modulare l'entità del pagamento valutando la presenza o meno di colpa nell'aver proposto il ricorso.
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