Cassazione Civile, Ordinanza n. 16965/2026 del 30/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una società poi dichiarata fallita aveva, quando era ancora in bonis e in concordato preventivo, presentato domanda di ammissione al passivo di un altro fallimento chiedendo il riconoscimento con privilegio ipotecario di un credito assistito da ipoteca iscritta pochi mesi prima. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo, ritenendo opponibile l'eccezione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. sollevata dalla curatela del fallimento del creditore, benché tale curatela avesse eccepito la revocatoria solo in un momento successivo all'istanza di ammissione. La società poi fallita proponeva opposizione allo stato passivo sostenendo, da un lato, che l'eccezione revocatoria fosse inammissibile perché proposta per la prima volta dopo la cristallizzazione del passivo del fallimento opponente e, dall'altro, che la giurisprudenza sull'inammissibilità della revocatoria tra fallimenti impedisse comunque di far valere la revocabilità dell'ipoteca in sede di verifica del passivo. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione dell'art. 67, n. 4, l. fall. e dell'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., per aver ritenuto ammissibile l'eccezione revocatoria e per averla reputata rilevabile anche oltre i limiti della fase di opposizione; 2) nullità per motivazione apparente e contraddittoria, perché il Tribunale avrebbe applicato in modo errato i principi delle Sezioni Unite sull'inammissibilità della revocatoria tra fallimenti, confondendo la revocatoria di un atto traslativo con l'eccezione revocatoria opposta a una pretesa di prelazione ipotecaria in sede di passivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la contestazione sull'ammissibilità dell'eccezione revocatoria in sede di verifica del passivo è una mera difesa, non soggetta ai limiti decadenziali dell'art. 99 l. fall. Quanto al merito, ha escluso che il principio di cristallizzazione del patrimonio del fallito impedisca di opporre, nella verifica del passivo, l'eccezione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. nei confronti del creditore ipotecario poi fallito. La Corte ha distinto il caso dell'azione revocatoria principale tra fallimenti, ormai inammissibile secondo le Sezioni Unite, dal diverso caso in cui la curatela del fallimento del debitore opponga la revocatoria per paralizzare la pretesa di privilegio del creditore insinuato. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con compensazione integrale delle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 4, l. fall.
L'eccezione revocatoria può essere opposta in sede di verifica del passivo per paralizzare la richiesta di riconoscimento di un privilegio ipotecario, incidendo sulla natura del credito insinuato e non costituendo esercizio di un'azione costitutiva tra fallimenti.
È richiamato come base del ricorso in opposizione allo stato passivo.
I limiti decadenziali dell'art. 99 non operano per la mera difesa relativa alla proponibilità dell'eccezione revocatoria, che non è domanda nuova ma questione sulla fondatezza della pretesa avversaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto contro la decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza/ordinanza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione dell'ordinanza come apparente, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento del requisito costituzionale di motivazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di verifica dello stato passivo, l'eccezione revocatoria opposta dalla curatela contro la pretesa di prelazione del creditore insinuato è una mera difesa sulla proponibilità e sulla natura del credito, e non una domanda revocatoria costitutiva soggetta ai limiti propri dell'azione.
- Il principio di cristallizzazione del patrimonio del fallito impedisce l'esercizio dell'azione revocatoria costitutiva tra fallimenti quando non sia stata proposta prima del fallimento del terzo acquirente, ma non impedisce l'uso dell'eccezione revocatoria per negare una prelazione nell'ambito della verifica del passivo.
- La revocatoria non ha per oggetto il bene in sé, ma la reintegrazione della garanzia patrimoniale generica; tuttavia, quando è spesa solo in via difensiva per escludere un privilegio, essa non determina un recupero del bene all'attivo fallimentare e non collide con l'intangibilità dell'asse concorsuale.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le difese che contestano l'ammissibilità di una eccezione rispetto alla domanda avversaria non soggiacciono necessariamente ai termini decadenziali per le domande nuove previsti dall'art. 99 l. fall.
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