Cassazione Civile, Ordinanza n. 25460/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato i redditi di una società per l'anno d'imposta 2003, recuperando a tassazione una maggiore IRPEG e IRAP. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello dell'Ufficio; l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha depositato istanza di sospensione/rinvio deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con allegazione della domanda tempestiva e della quietanza del pagamento. Successivamente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, evidenziando che non era intervenuto diniego dell'Ufficio e che nessuna parte aveva chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020. La Corte ha rilevato che la domanda di definizione era stata presentata nei termini e che non risultava alcuna istanza di trattazione entro il termine previsto né un diniego impugnato.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, rilevando che, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e di diniego notificato/impugnato, il processo si estingue per effetto della disciplina speciale. Ha inoltre precisato che, per il comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale in Cassazione
art. 6, comma 10, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197
richiamato quanto alla sospensione del processo e al rinvio a nuovo ruolo nel periodo indicato
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
la domanda e il pagamento tempestivi della definizione agevolata, unitamente alla mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e al mancato diniego impugnato, determinano l'estinzione del processo
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
il processo si estingue per decorso del termine del 31 dicembre 2020 se nessuna parte chiede la trattazione; le spese restano a carico di chi le ha anticipate
Massime di principio
- Nelle liti fiscali definibili ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, la tempestiva presentazione della domanda e il versamento degli importi dovuti rilevano ai fini della definizione agevolata.
- Se entro il termine previsto non viene proposta istanza di trattazione da alcuna delle parti e non risulta un diniego della definizione impugnato, il processo si estingue automaticamente per effetto della disciplina speciale.
- L'eventuale istanza di trattazione è idonea solo se diretta alla prosecuzione effettiva del giudizio; non vale, in sostanza, una richiesta meramente finalizzata alla declaratoria di estinzione.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
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