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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25460/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato i redditi di una società per l'anno d'imposta 2003, recuperando a tassazione una maggiore IRPEG e IRAP. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello dell'Ufficio; l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha depositato istanza di sospensione/rinvio deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con allegazione della domanda tempestiva e della quietanza del pagamento. Successivamente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, evidenziando che non era intervenuto diniego dell'Ufficio e che nessuna parte aveva chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020. La Corte ha rilevato che la domanda di definizione era stata presentata nei termini e che non risultava alcuna istanza di trattazione entro il termine previsto né un diniego impugnato.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, rilevando che, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e di diniego notificato/impugnato, il processo si estingue per effetto della disciplina speciale. Ha inoltre precisato che, per il comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle liti fiscali definibili ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, la tempestiva presentazione della domanda e il versamento degli importi dovuti rilevano ai fini della definizione agevolata.
  • Se entro il termine previsto non viene proposta istanza di trattazione da alcuna delle parti e non risulta un diniego della definizione impugnato, il processo si estingue automaticamente per effetto della disciplina speciale.
  • L'eventuale istanza di trattazione è idonea solo se diretta alla prosecuzione effettiva del giudizio; non vale, in sostanza, una richiesta meramente finalizzata alla declaratoria di estinzione.
  • Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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