Cassazione Civile, Ordinanza n. 20541/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia origina da una domanda di regolarizzazione della posizione contributiva proposta in relazione a un asserito rapporto di lavoro subordinato con un comune, domanda già respinta nei precedenti gradi e poi oggetto di ricorso in cassazione dichiarato inammissibile con ordinanza n. 6823/2023. Gli eredi del lavoratore deceduto hanno proposto ricorso per revocazione contro tale ordinanza deducendo, con un primo motivo, un errore di fatto nella percezione degli antefatti processuali e nella lettura degli atti, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato e che avrebbe mal valutato le prove documentali; con un secondo motivo hanno lamentato la violazione di diritti fondamentali convenzionali per non avere la Corte effettuato un esame rigoroso di tutti gli elementi probatori a sostegno dell'esistenza del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i dedotti errori attenessero a questioni già oggetto di decisione e che, sotto la veste dell'errore di fatto, fossero in realtà censure di giudizio sulla valutazione del materiale istruttorio e sull'applicazione dell'art. 115 c.p.c. Inoltre ha escluso la revocazione ex art. 391-quater c.p.c., mancando una decisione della Corte EDU che avesse accertato un contrasto della precedente ordinanza con la Convenzione. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di violazione della norma, quando investe la valutazione del materiale istruttorio e la selezione delle prove compiute dal giudice di merito, non integra errore di fatto revocatorio ma errore di giudizio.
La revocazione per contrasto con la Convenzione EDU è esclusa in mancanza di una sentenza della Corte EDU che abbia accertato l'illegittimità convenzionale della decisione impugnata.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. 5326/2023
L'errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Cassazione costituisce errore di giudizio e non errore di fatto, risolvendosi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione, l'errore di fatto è rilevante solo se riguarda un fatto non controverso e non oggetto della decisione impugnata; se il fatto era discusso in causa, la censura è inammissibile.
- Non può essere qualificata come errore di fatto la doglianza che, sotto la veste dell'erronea percezione degli atti o delle prove, miri in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio o l'apprezzamento giuridico del giudice.
- La deduzione di una violazione dell'art. 115 c.p.c. non consente di per sé la revocazione quando si risolve in critica alla ricostruzione probatoria compiuta dal giudice.
- La revocazione ex art. 391-quater c.p.c. richiede il previo accertamento della Corte EDU di un contrasto convenzionale della decisione impugnata; in assenza di tale pronuncia il rimedio non è esperibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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