Cassazione Penale, Sentenza n. 46853/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per tentato furto in supermercato, aggravato dalla violenza sulle cose (fatto verificatosi a Sesto San Giovanni il 21/09/2016). Il ricorso solleva quattro censure: 1) violazione dell'art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione per non aver riconosciuto lo stato di necessità in ragione dell'assoluta indigenza (domandando che non fosse possibile ricorrere ai servizi sociali); 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità; 3) violazione dell'art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen. contestando che il danneggiamento della confezione non integri l'aggravante della violenza sulle cose; 4) violazione dell'art. 626, primo comma, n. 2 cod. pen. per mancata derubricazione in furto lieve per bisogno, dato il presunto stato di bisogno dell'imputata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione dei giudici di merito. Precisazioni: 1) lo stato di indigenza non è di per sé scriminante ai sensi dell'art. 54, perché manca l'attualità e l'inevitabilità del pericolo; la ricorrente non ha allegato elementi specifici che dimostrassero l'impossibilità di ottenere soccorso dagli enti assistenziali; 2) la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è stata esclusa correttamente perché l'imputata ha una abitualità di condotte illecite (plurimi precedenti specifici), circostanza ostativa al beneficio; 3) l'aggravante per violenza sulle cose (art. 625 n.2) è stata ritenuta applicabile: il danneggiamento della confezione costituisce manomissione che richiede ripristino, quindi rientra nella nozione di violenza sulle cose; 4) il furto lieve per bisogno non è configurabile: non basta la generale condizione di miseria, occorre un bisogno grave e indilazionabile che rendesse necessaria la sottrazione, situazione non provata e non rispondente agli oggetti sottratti. Conseguenze: ricorso inammissibile; ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 54 cod. pen. (stato di necessità)
Lo stato di necessità richiede attualità e inevitabilità del pericolo; la sola indigenza non è sufficiente per integrare la scriminante, salvo prova che il ricorrente non potesse ottenere assistenza dagli enti preposti
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La causa di non punibilità è esclusa quando sussiste l\'abitualità della condotta: l\'autore è considerato abituale se ha commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello per cui si procede
art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose)
L\'aggravante si configura quando la condotta provoca una manomissione della cosa tale da richiedere un ripristino; manipolazioni che non comportino danno o necessità di ripristino non integrazione l\'aggravante; nel caso concreto la confezione è stata danneggiata
art. 626, primo comma, n. 2 cod. pen. (furto lieve per bisogno)
Il furto per il soddisfacimento del bisogno richiede che la cosa sia di tenue valore e che la sottrazione soddisfi un grave ed indilazionabile bisogno; la generica miseria dell\'autore non basta per la derubricazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di enunciazione dei motivi)
Il ricorso per cassazione dev\'essere proposto nei limiti di motivazione consentiti dalla norma; il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti, ma le censure risultano comunque infondate o generiche
Massime di principio
- La semplice condizione di povertà o indigenza non legittima automaticamente lo stato di necessità: va provata l\'impossibilità effettiva e attuale di ottenere soccorso dalle istituzioni competenti
- La causa di non punibilità per particolare tenuità è preclusa se l\'autore ha manifestato abitualità delinquenziale; occorre verificare l\'esistenza di precedenti specifici (almeno due ulteriori illeciti oltre al fatto in esame)
- L\'aggravante della violenza sulle cose richiede un danneggiamento o manomissione della cosa che renda necessaria un\'attività di ripristino; la mera manipolazione non dannosa non è sufficiente
- Per configurare il furto lieve per bisogno è necessario dimostrare un bisogno grave e indilazionabile e che la sottrazione fosse l\'unico mezzo possibile per soddisfarlo; il solo stato di bisogno non basta
- In sede di impugnazione è importante produrre elementi specifici e probatori (ad es. documentazione dei rifiuti/assenza di accesso ai servizi sociali; assenza di precedenti specifici) quando si invocano scriminanti o benefici come lo stato di necessità o la particolare tenuità
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