Cassazione Penale, Sentenza n. 32854/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su: 1) inosservanza dell'art. 429 c.p.p. per presunta nullità del capo di imputazione e difetto di enunciazione chiara del fatto; 2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità, con particolare riferimento all'inaffidabilità delle dichiarazioni del coimputato Piovan e all'assoluzione relativa ad alcune fatture; 3) contestazione della determinazione della pena e del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte di appello: il presunto vizio dell'art. 429 c.p.p. è infondato perché il capo di imputazione costituiva residuo di una più ampia imputazione dalla cui lettura complessiva risultava individuabile la denominazione della societa' CIR s.r.l.; il rinvio agli atti di indagine era pleonastico e le fatture e i relativi riferimenti consentivano l'individuazione dell'emittente. L'assoluzione relativa a una fattura del 2014 non incide sul quadro probatorio relativo ad anni diversi. Quanto alla responsabilità, la Corte ha valutato attendibili, anche come elementi autoindizianti, le dichiarazioni del Piovan e i riscontri oggettivi (assenza di effettiva struttura e documentazione della CIR, diciture generiche delle fatture, mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi, bonifici effettuati dalla CIR in favore del Bilardi). La Cassazione ha ricordato che non è consentita in sede di legittimità una rinnovata valutazione del merito probatorio e ha respinto le doglianze che chiedevano una diversa lettura delle prove. Sul piano sanzionatorio il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle generiche è stato ritenuto motivato con riferimento ai precedenti penali e alla gravità della condotta. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per la fattispecie di concorso nel reato; usata per inquadrare la partecipazione del ricorrente agli illeciti descritti.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma del decreto fiscale relativa a reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti); la Corte ha confermato il reato contestato sulla base delle risultanze istruttorie.
art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che l'enunciazione chiara e precisa del fatto può desumersi dalla lettura complessiva dell'imputazione e degli atti collegati; l'omessa indicazione puntuale del nome dell'emittente in un capo può essere sanata se dal complesso dell'imputazione e dalle fatture risulta comunque identificazione.
L'attenuante della minima responsabilità non è automatica; la sua esclusione può essere motivata con riferimento ai precedenti dell'imputato e alla gravità della condotta, come fatto dalla Corte di merito.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La validità di un capo di imputazione va valutata nella lettura complessiva dell'atto: la mancata menzione puntuale di un elemento può essere sanata se l'identificazione risulta univoca dalla totalità delle imputazioni e dagli atti richiamati.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: il giudizio di legittimità verifica la coerenza logico-argomentativa della motivazione, non la riconsiderazione delle prove.
- Le dichiarazioni di un coimputato possono essere ritenute utili e "autoindizianti" se trovano riscontri oggettivi; la mera tesi di inaffidabilità va dimostrata in grado idoneo e non può essere basata su un semplice diverso apprezzamento in sede di legittimità.
- L'assoluzione su singoli atti o fatture non invalida automaticamente le condanne relative a fatti riferiti a periodi o circostanze diversi.
- Il riconoscimento delle attenuanti, e in particolare della minima responsabilità, richiede una specifica valutazione del ruolo effettivo dell'imputato; la loro esclusione può essere legittimamente motivata con precedenti e gravità della condotta.
- Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile e comportare l'obbligo di pagare spese e somme alla Cassa delle ammende quando risulti infondato o volto a ottenere una diversa valutazione di merito.
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