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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40791/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta (art. 216 e art. 223 l.f. e con l'aggravante di cui all'art. 219 l.f.), per fatti contestati come: sottrazione/distruzione delle scritture contabili della societa' "Siria s.r.l." dichiarata fallita, sistematica elusione degli obblighi tributari con esposizione debitoria molto rilevante (circa € 43.387.460,00) e distrazione di un'autovettura Mercedes; il ricorrente ha lamentato, in sette motivi, violazioni di legge e vizi di motivazione per: (i) contestazione in appello di un reato non adeguatamente motivato in primo grado (bancarotta impropria per operazioni dolose); (ii) mancata individuazione e prova dell'autore della distrazione del veicolo; (iii) insufficiente prova della distruzione delle scritture contabili e uso di presunzioni incompatibili con il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; (iv) illegittima applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità; (v) mancato riconoscimento dell'attenuante per particolare tenuità del danno; (vi) esclusione erronea delle circostanze che avrebbero eliminato l'aggravante dei "più fatti"; (vii) diniego improprio delle attenuanti generiche e travisamento del diritto al silenzio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'imputazione di bancarotta impropria per "operazioni dolose": ha annullato la parte della sentenza relativa a quella specifica contestazione e ha rinviato la questione ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo esame. Per il resto il ricorso è stato rigettato: sono state confermate le condanne relative alla bancarotta patrimoniale per distrazione (il veicolo Mercedes non rinvenuto è stato ritenuto bene distratto) e alla bancarotta documentale per sottrazione/distruzione delle scritture contabili. La Cassazione ha inoltre chiarito principi di diritto rilevanti: il giudice d'appello può integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado; l'obbligo di verità e la responsabilità di conservazione della garanzia patrimoniale gravano sull'amministratore/fallito (art. 87 l.f.), sicché, in tema di bancarotta, la mancata indicazione della destinazione di beni societari o la mancata consegna delle scritture contabili possono costituire elementi di prova a carico; il diritto al silenzio in sede penale non esclude l'obbligo di rendere conto nell'ambito della procedura fallimentare; l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile anche alle fattispecie di bancarotta "impropria" e la valutazione del danno deve considerare l'entità delle operazioni dolose che hanno determinato il fallimento. In conseguenza dell'annullamento parziale, la Corte d'Appello dovrà rivalutare la posizione dell'imputato e, se necessario, rivedere la quantificazione delle pene e l'applicazione delle aggravanti/attenuanti connesse.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudice d'appello, investito di piena cognizione, può integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado senza che cio' determini automaticamente la nullità della pronuncia di primo grado.
  • In materia di reati fallimentari l'amministratore/fallito ha l'obbligo di verità e di conservazione della garanzia patrimoniale (art. 87 l.f.); la mancata indicazione della destinazione di beni societari o la mancata consegna delle scritture contabili possono costituire elementi indiziari rilevanti a carico.
  • La prova della distrazione di beni societari può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni: l'onere probatorio, in questa fattispecie, assume valore rilevante.
  • Il diritto al silenzio dell'imputato in sede penale non equivale all'assenza di obblighi probatori o di collaborazione nell'ambito della procedura fallimentare; i due piani sono distinti e possono produrre effetti diversi.
  • L'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità prevista dall'art. 219 l.f. è applicabile anche alle ipotesi di bancarotta impropria (art. 223 l.f.), ma la sua valutazione richiede accertamento concreto dell'entità delle operazioni dolose che hanno determinato il fallimento.
  • Se in sede di annullamento parziale viene esclusa una delle ipotesi di bancarotta contestate (es. l'impropria), il giudice del rinvio dovrà rideterminare pena e valutare nuovamente aggravanti e attenuanti in rapporto al complesso delle fattispecie che restano consolidate.

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