Cassazione Penale, Sentenza n. 02222/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi con cauzione di € 1.500,00. La difesa ha proposto due motivi incentrati su presunte violazioni di legge e vizi di motivazione: richiamo all'art.199 cod. pen. e all'art.4 legge n.1423/1956; censura per mancata considerazione dell'attivita lavorativa e del percorso di recupero del ricorrente; errata valutazione delle frequentazioni; illogicita' della motivazione sulla presunta sproporzione dei redditi; e dedotta eccessiva sproporzione della durata della misura rispetto al profilo criminale e alle circostanze del caso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero di merito e generiche, quindi non consentite in sede di legittimità: il ricorso mirava a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e formulava alternative ricostruzioni dei fatti, senza enunciare specifiche violazioni di legge o una mancanza di motivazione meramente apparente o inesistente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui contro i decreti in materia di prevenzione il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge e che, quanto ai profili motivazionali, e' sindacabile solo la motivazione inesistente o meramente apparente. Per l'inammissibilità il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Sentenza resa il 23 dicembre 2025.
Norme richiamate
Invocato dalla difesa per contestare la valutazione della pericolosita sociale; nel giudizio di legittimita' la Corte ha ritenuto che i rilievi fondamentalmente attengono al merito e non costituiscono di per se' violazione di legge.
art. 4 legge n. 1423/1956
Richiamato dalla difesa come parametro nella valutazione delle circostanze personali; pero' la Cassazione ha ritenuto le doglianze come valutazioni meramente critiche del fatto, non integrate come profili di illegittimita formale o di motivazione inesistente.
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge
Stabilisce il limite del sindacato di cassazione nei procedimenti di prevenzione: e' consentito solo per violazione di legge; i profili motivazionali sono esaminabili solo se la motivazione e' inesistente o meramente apparente.
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; indica il rito applicato al procedimento di impugnazione in tema di misure di prevenzione.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilita' del ricorso, con condanna alle spese e possibilita' di irrogare somme alla cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato per disporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come criterio di sindacabilita' della motivazione: la Corte puo' rilevare vizio motivazionale solo se la motivazione e' inesistente, meramente apparente o manifestamente illogica nei termini richiesti dalla norma.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione e' ammesso soltanto per violazione di legge; i rilievi di merito che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- Le censure sulla motivazione sono esaminabili in cassazione solo se la motivazione e' inesistente o meramente apparente, ossia quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
- Le impugnazioni generiche che non specificano la fattispecie di illegittimita' o non individuano chiaramente omissioni motivazionali saranno dichiarate inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende.
- Per contestare la durata o la proporzione della misura e' necessario inquadrare la doglianza come violazione di legge o dimostrare che la motivazione e' del tutto mancante o fittizia; una semplice richiesta di riconsiderazione del merito non e' sufficiente.
- Nella stesura del ricorso in cassazione e' fondamentale enucleare puntualmente la norma violata e indicare in quale punto del decreto manchi o risulti apparente la motivazione, evitando argomentazioni meramente alternative o ricostruttive dei fatti.
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