Cassazione Penale, Sentenza n. 8313/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione proposta dal Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che, con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), aveva applicato a Liccione una ammenda sostituita con lavoro di pubblica utilità per il reato previsto dall'art. 186, co. 2 lett. c) Codice della Strada. Il ricorrente censura l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie: la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida (oltre alle relative previsioni su raddoppio della sospensione se il veicolo appartiene a persona estranea al reato). Sostiene che la sostituzione della pena non esclude l'obbligo del giudice di pronunciare su tali misure.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, anche in caso di patteggiamento, devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge. Poiché il veicolo (Fiat Marea targata BS869FP) risulta di proprietà del Liccione, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la confisca; inoltre il Tribunale ha omesso di statuire la sospensione della patente, obbligatoria ai sensi dell'art. 186 co.2 lett. c). Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della confisca e della sospensione della patente e ha rinviato il processo al Tribunale di Vasto per nuovo giudizio su tali punti. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale. Ha inoltre ricordato che l'esecutività delle statuizioni accessorie è sospesa fino alla definitività della decisione.
Norme richiamate
art. 186, co. 2, lett. c) Codice della Strada
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata
La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria automatica al reato; nei casi di patteggiamento va comunque applicata e la sua durata è determinata dal giudice di merito, con raddoppio se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
art. 224 ter Codice della Strada
La confisca del veicolo è qualificata come sanzione amministrativa accessoria che il giudice deve disporre con la sentenza quando il veicolo è di proprietà del trasgressore; l'obbligo sussiste anche se il veicolo non è stato precedentemente sequestrato. L'eccezione è quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di legge: queste devono essere pronunciate anche se non oggetto dell'accordo tra le parti.
art. 445, co. 1 c.p.p.
Il divieto eccezionale di pronunciare alcune misure in sede di patteggiamento è limitato e non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie come la confisca nei casi previsti dalla legge.
art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.
Norma procedurale richiamata come possibile motivo di censura in sede di cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge).
art. 620, co. 1, lett. i) c.p.p.
La Corte ha ritenuto che non fosse possibile per essa sostituire la determinazione della durata della sospensione della patente, in quanto misura discrezionale del giudice di merito; perciò ha disposto il rinvio.
art. 624 c.p.p.
Richiamato per la declaratoria di irrevocabilità della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
Massime di principio
- In caso di condanna o applicazione della pena (compreso il patteggiamento) per reati disciplinati dall'art. 186 C.d.S., il giudice deve sempre pronunciare sulle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma: la sospensione della patente e, se il veicolo appartiene all'imputato, la confisca del veicolo.
- La sostituzione della pena principale (es. ammenda sostituita con lavoro di pubblica utilità) non esonera il giudice dall'obbligo di disporre le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.
- Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la regola è il raddoppio della durata della sospensione della patente; se il veicolo invece appartiene all'imputato, è obbligatoria la confisca.
- Le sanzioni amministrative accessorie devono essere applicate anche se non concordate nel patteggiamento; l'omissione di tali statuizioni può comportare annullamento limitato della sentenza e rinvio per nuovo esame.
- La determinazione concreta della durata della sospensione della patente compete al giudice di merito; la Corte di cassazione non sostituisce questa valutazione discrezionale, salvo violazioni di legge.
- Le statuizioni accessorie pronunciate in sede di rinvio non sono esecutive fino alla definitività della decisione.
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